Compenso prestazioni professionali: in caso di contestazione decide il giudice di merito
La Corte di Cassazione entra nel merito del diritto di un professionista a ricevere il compenso anche nel caso di rilevanti vizi e difetti dell'opera
Non ragionevole e non plausibile deve essere il ragionamento probatorio del giudice di merito affinché vi siano possibilità di ribaltare una decisione in Cassazione. Lo ha chiarito la Suprema Corte con la sentenza n. 28614 del 3 ottobre 2022 che ha confermato la decisione dei giudici di secondo grado in merito al diritto di un professionista a ricevere il compenso per l'attività di progettista e direttore dei lavori, nonostante il suo operato avesse contribuito ai vizi e ai difetti delle opere eseguite dall'impresa.
Compenso prestazioni professionali: interviene la Cassazione
Nel caso oggetto del nuovo intervento della Cassazione è stato proposto ricorso per l'annullamento di una sentenza del giudice di appello che ha condannato al risarcimento danni l'impresa incaricata della demolizione e della ricostruzione di un immobile e il progettista e direttore dei lavori, ma anche accolto la domanda riconvenzionale di quest'ultimo per la condanna dei committenti al pagamento del residuo compenso maturato per le prestazioni professionali eseguite in loro favore.
Il professionista, infatti, negando le sue responsabilità ha chiesto il pagamento della sua parcella, non avendo i committenti tempestivamente e specificamente contestato né il regolare svolgimento della prestazione né la quantificazione del corrispettivo.
In primo grado i giudici hanno condannato in solido al pagamento dei costi direttamente sostenuti per emendare i vizi accertati, egualmente imputabili all'impresa costruttrice e al direttore dei lavori. Contestualmente ha condannato i ricorrenti al pagamento della parcella del professionista, non avendo i committenti tempestivamente e specificamente contestato né il regolare svolgimento della prestazione né la quantificazione del corrispettivo.
La corte d'appello ha parzialmente accolto il ricorso proposto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato gli appellanti al pagamento, in favore del professionista, di una somma minore rispetto a quella stabilita in primo grado.
Il ricorso
In Cassazione i committenti hanno basato il loro ricorso sui seguenti rilievi:
- la corte d'appello non avrebbe potuto attribuire al professionista alcun compenso per la direzione dei lavori dal momento che le prestazioni dedotte in causa dagli attori come ad essa afferenti, erano state tutte ritenute dal tribunale, con decisione passata in giudicato, non correttamente adempiute, senza, peraltro, che il convenuto avesse dedotto e provato, pur avendone l'onere, di aver effettuato, a tale titolo, prestazioni diverse da quelle denunciate dagli attori e di qualche utilità per i committenti;
- la corte d'appello avrebbe ritenuto che il professionista avesse il diritto di ricevere il compenso per la redazione del progetto esecutivo senza, tuttavia, considerare che gli attori sin dall'atto introduttivo del giudizio avevano eccepito la mancata redazione dei progetto esecutivo da parte dello stesso e che il convenuto non aveva minimamente contestato tale deduzione attorea, né con la comparsa di risposta né con le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., in tal modo, quindi, ammettendola;
- la corte d'appello avrebbe ritenuto che il professionista avesse il diritto al compenso relativo alla redazione dei progetti, compresi quelli esecutivi, senza, tuttavia, considerare che lo stesso aveva l'onere di provarne l'effettiva redazione e che, ad onta di quanto ritenuto sul punto dalla corte d'appello, tale onere, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, non è stato adempiuto, dal momento che gli elaborati progettuali redatti dal professionista erano idonei unicamente all'ottenimento dei titoli abilitativi e non certamente progetti esecutivi in quanto privi dei requisiti richiesti dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 207/2010.
La decisione della Cassazione
Gli ermellini hanno, però, ricordato un orientamento pacifico a mente del quale, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Secondo la Corte di Cassazione, i ricorrenti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, hanno, in sostanza, censurato la ricognizione asseritamente erronea dei fatti materiali che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il professionista avesse eseguito prestazioni d'opera professionale, quale progettista e direttore dei lavori, nell'interesse dei committenti, non viziate dai difetti (definitivamente) riscontrati sulle opere realizzate.
Secondo i giudici "il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto".
La valutazione delle prove
La valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e ai ricorrenti più favorevole) della controversia.
Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1° e 2°, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.
La valutazione delle risultanze delle prove, al pari della scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.
Il compito della Cassazione
Il compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio, dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria, e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile.
La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, indicando le ragioni di tale convincimento in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che il professionista aveva "utilmente ed effettivamente" reso, nell'interesse degli attori, prestazioni d'opera professionale sia quale progettista, che come direttore dei lavori.
Ed una volta affermato come la corte d'appello abbia ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive la cui risultanza dagli atti del processo sia stata specificamente esposta in ricorso che il convenuto aveva effettivamente ed utilmente eseguito prestazioni d'opera intellettuale nell'interesse dei committenti, non si presta, evidentemente, a censure in diritto la decisione che la corte d'appello ha, di conseguenza, assunto, e cioè l'accoglimento, sia pur in parte, della domanda proposta dal professionista, in quanto volta, appunto, al pagamento del (residuo) compenso corrispondentemente maturato, e cioè con l'esclusione del corrispettivo richiesto "per attività che risultano pretermesse o comunque rese violando gravemente l'obbligazione di diligenza", quali risultano accertate in via definitiva dal tribunale, "sì da non tradursi in alcuna utilità per i committenti".
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è, del resto, configurabile quale vizio della sentenza solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretendono i ricorrenti, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove, in particolare, ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO