Competenze del RUP: il Consiglio di Stato sull'esclusione dalla gara

In quanto organo della stazione appaltante responsabile della regolarità della procedura, il RUP può disporre l'esclusione del concorrente

di Redazione tecnica - 03/04/2025

RUP è l’acronimo con cui fino al d.Lgs. n. 50/2016 si definiva il Responsabile Unico del Procedimento, diventato, sotto l’egida del d.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto.

Difficile pensare, anche già dalla definizione stessa, che non possa essere competente in materia di esclusione di un concorrente dalla procedura di gara.

Esclusione dalla gara: il Consiglio di Stato sulle competenze del RUP

Si tratta di un ruolo che gli spetta, in qualità di rappresentante della SA nell’ambito di un affidamento: a ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 1° aprile 2025, n. 2731, con la quale ha respinto il ricorso contro l’esclusione di un concorrente, considerato non in possesso dei requisiti richiesto dal disciplinare per l’espletamento del servizio.

Tra i motivi del ricorso, il fatto che la decisione sarebbe stata adottata da un organo incompetente, tesi che non aveva già convinto il TAR in primo grado e successivamente il Consiglio di Stato in appalto.

Sul punto i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il RUP ha competenza nell’adottare provvedimenti di esclusione dei concorrenti dalla gara. Questo potere è già definito dall’art. 31, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 50/2016), il quale stabilisce che l'ANAC, attraverso le proprie linee guida, definisce in dettaglio i compiti specifici del RUP. Più precisamente, le linee guida ANAC n. 3 del 2016 (aggiornate nel 2017) stabiliscono che il RUP è responsabile per il controllo della documentazione amministrativa e per l’adozione di provvedimenti di esclusione qualora i requisiti richiesti non siano soddisfatti.

La giurisprudenza costante ha chiarito che il RUP, nell'ambito delle sue funzioni, può esercitare il potere di verifica della documentazione amministrativa e, quando necessario, adottare provvedimenti di esclusione. La commissione giudicatrice, invece, è competente a valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi, ma non ha il potere di escludere un concorrente dalla gara.M

Mancato rispetto dei requisiti: il RUP è legittimato all'esclusione

La competenza del RUP a disporre l'esclusione dalla gara si estende anche al caso in cui si riscontri che un concorrente non ha rispettato i requisiti previsti dal bando, come nel caso della mancanza di fatturato specifico o della violazione delle regole di avvalimento infragruppo.

L'esclusione per il mancato rispetto dei requisiti è una delle principali responsabilità del RUP, che, in qualità di amministratore del procedimento, ha il compito di verificare che tutte le condizioni siano soddisfatte. Il RUP non solo verifica la documentazione amministrativa, ma ha anche l’onere di assicurarsi che i partecipanti rispettino le condizioni di partecipazione stabilite nel disciplinare della gara, inclusi i requisiti di esperienza e di fatturato specifico richiesti.

In caso di esclusione, il provvedimento deve essere adottato dal RUP in quanto organo della stazione appaltante responsabile per la regolarità della procedura. In particolare, l’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l’esclusione per motivi di carenza dei requisiti deve essere disposta dalla stazione appaltante, che può avvalersi del RUP per la sua attuazione. La commissione giudicatrice ha invece un ruolo diverso, limitandosi alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei punteggi, senza entrare nel merito dei requisiti di partecipazione.

Il potere di esclusione del RUP nel nuovo Codice dei Contratti

Potere confermato anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici: L’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che ogni intervento pubblico soggetto alle norme del Codice debba avere un Responsabile Unico di Progetto sin dal primo atto di avvio della procedura.

Secondo l’allegato I.2 del Codice, le funzioni principali del RUP riguardano:

  • la programmazione;
  • la progettazione;
  • l’affidamento;
  • l’esecuzione.

In particolare, ai sensi dell’articolo 7 dell’Allegato I.2 del d.Lgs. n. 36/2023, il RUP è responsabile delle esclusioni dai procedimenti di gara. Anche in caso di gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP svolge funzioni di verifica e controllo della documentazione, mentre la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte e a compiere le scelte discrezionali.

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