Comunicazione attività in locali seminterrati o sotterranei: la nota dell'INL
Nel documento si ribadiscono le condizioni per l'invio della comunicazione dell'uso di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 203/2024 (Disposizioni in materia di lavoro), che ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), l’INL ha pubblicato la Nota del 29 gennaio 2025, n. 811, con le prime indicazioni sull'invio della comunicazione dell'uso di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi in deroga al generale divieto sull'utilizzo di questa tipologia di spazi.
Uso dei locali chiusi seminterrati o sotterranei: l'INL sulla comunicazione
La norma dispone che:
- in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2);
- il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo. Le modifiche apportate dalla norma attribuiscono all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”. (comma 3).
La procedura di invio della comunicazione
Per quanto riguarda la comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei l’INL specifica che essa può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione.
Questa la procedura per l'invio della comunicazione:
- va redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale;
- va inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei;
- va presentata dal datore di lavoro
- deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili;
- deve avere come allegato l’asseverazione da parte di un tecnico
abilitato, iscritto all’Albo professionale, inerente a:
- conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
- agibilità dei locali;
- rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica);
- rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
- sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
- sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
- sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
- conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.);
Quando non è possibile presentare la Comunicazione
La nota specifica con un elenco non esaustivo i casi in cui l'utilizzo dei locali non permette la presnetazione della comunicazione:
- verniciatura;
- processi di saldatura;
- uso di minerali a spruzzo;
- uso di solventi e collanti non ad acqua;
- ricarica di batterie;
- lavorazione di materie plastiche a caldo;
- officine con prova motori;
- falegnamerie;
- tinto-lavanderie;
- sviluppo e stampa;
- tipografia.
La comunicazione non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano “rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.
L’utilizzo di locali sotterranei o semi-sotterranei prevede, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, una verifica dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020. Inoltre la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008).
Volture e variazioni
La comunicazione rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, basterà trasmettere all’INL territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008.
La comunicazione va invece presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell'attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.
Anche in questo caso, l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni.
Locali con particolari esigenze tecniche
Prima della modifica operata dalla legge n. 203/2024, l’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, non prevedeva alcuna richiesta all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano “particolari esigenze tecniche”.
La nuova disciplina si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.
Istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge
L’INL specifica che le richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima, secondo il principio tempus regit actionem prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell’istanza).
Ulteriori informazioni
L’INL sottolinea che l’art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede la possibilità di richiesta da parte della sede territoriale di competenza “ulteriori informazioni” qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione. In tal caso, l'utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.
Diniego di utilizzo locali
Infine, l’INL specifica che, in mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del d.lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali, dandone motivazione.
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