Comunicazione frazionamenti catastali: nuovo provvedimento del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ribadisce l'obbligo, dal 1° luglio 2025, di comunicazione telematica dei frazionamenti catastali, il cui deposito sarà gestito dal Fisco stesso

di Redazione tecnica - 03/01/2025

Dal 1° luglio 2025, tutte le comunicazioni e i depositi relativi ai frazionamenti catastali avverranno esclusivamente in modalità telematica. A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 dicembre 2024, prot. n. 460141, relativo all'applicazione del comma 5-bis dell'art. 30 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001).

Frazionamento catastale terreni: il provvedimento del Fisco sulla comunicazione telematica

Il provvedimento si inserisce nell’ambito del d.Lgs. n. 1/2024, che con l'art. 25 ha introdotto modifiche all'articolo 30 del d.P.R n. 380/2001 per favorire la razionalizzazione delle procedure catastali con finalità di contrasto alla lottizzazione abusiva. In particolare, il nuovo comma 5-bis dell'art. 30 stabilisce il ruolo centrale dell'Agenzia delle Entrate nella gestione del deposito telematico, superando le disposizioni precedenti che attribuivano questo compito ai professionisti incaricati.

Questi in sintesi i passaggi previsti dal nuovo sistema:

  • i tecnici incaricati invieranno telematicamente gli atti di aggiornamento geometrico all'Agenzia delle Entrate;
  • l'Agenzia si occuperà di caricare i dati sul Portale per i Comuni, rendendoli immediatamente disponibili per le verifiche istituzionali;
  • la comunicazione dell’avvenuto deposito sarà inviata al Comune tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando i domicili digitali presenti nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). 

Come funziona il nuovo sistema

A decorrere dal 1° luglio 2025, gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, sono effettuati mediante deposito, a cura dell’Agenzia delle entrate, su un’area dedicata del Portale per i Comuni.

In sede di prima applicazione, le comunicazioni di avvenuto deposito saranno effettuate in via esclusiva dall’Agenzia delle entrate al Comune competente per territorio, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo costituente domicilio digitale risultante dall’“Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”.

Infine, dal 1° luglio 2025, non si applicheranno più le disposizioni recate dall’articolo 2, comma 5, del provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 22 dicembre 2006. 

 

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