Comunità Energetiche Rinnovabili in condominio: Superbonus 110% e Bonus ordinario 50%
L'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) e del bonus 50% per le comunità energetiche rinnovabili
Le comunità energetiche rinnovabili potranno fruire del Superbonus 110% se costituite “in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni” giusto dettato dell’art.42 – bis del decreto legge n.162 del 30/09/2019, cd. “Decreto Milleproroghe”, convertito, con modifiche, dalla legge n. 8 del 28/02/2020.
Le comunità energetiche rinnovabili
Nei condomini la C.E.R. rappresenta quella soluzione e/o prospettiva per l’autoconsumo collettivo, indipendentemente dal gestore dell’energia elettrica, secondo la quale l’installazione dell’impianto fotovoltaico consente al singolo proprietario sia la condivisione dell’energia prodotta, sia la facoltà di poter installare anche più di un impianto idoneo a permettere che ogni componente della comunità possa di fatto effettuare la condivisione in rete.
Per avere maggiori chiarimenti in merito ai metodi ed alle condizioni specifiche delle Comunità Energetiche Rinnovabili è sufficiente consultare la Risoluzione n. 18 del 12 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate, rubricata “Configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020”.
È, ancora, nel testo dell’art. 42-bis del cd. “decreto Milleproroghe” che si può estrapolare la disciplina afferente sia le condizioni, che i requisiti a cui il consumatore dell’energia elettrica deve conformarsi al fine di poter essere classificato all’interno della nozione: “auto-consumatore di energia rinnovabile”, attuata, come accennato, attraverso l’azione collettiva, ovvero la costituzione della comunità energetica rinnovabile.
Più concretamente il soggetto facente parte della C.E.R. produrrà energia elettrica per il consumo proprio attraverso l’impianto fotovoltaico alimentato da fonte rinnovabile, ma questo, come vedremo, non dovrà avere potenza complessiva maggiore a 200 kW, oltremodo, la sua messa in esercizio dovrà risalire a data postuma al 29/02/2020, riferita all’entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Milleproroghe”.
Negli edifici condominiali, anche non fiscalmente costituiti, installare l’impianto fotovoltaico nell’ambito della Comunità Energetica Rinnovabile atterrà la costituzione di una rete all’interno della quale avviene lo scambio di energia, e, di conseguenza, un gruppo di auto consumatori agirà collettivamente, ne diviene che il singolo soggetto, denominato anche “prosumer”, si avvarrà dell’autoconsumo locale nel contesto fisico dell’edificio utilizzando l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.
Gli aspetti fiscali: Superbonus 110% e Bonus 50%
Relativamente agli aspetti fiscali legati alla fruizione delle agevolazioni le regole si evincono nei contenuti dell’art. 119 del decreto legge n.34 del 19/05/2020.
Il comma 16 – bis, preliminarmente, riporta le comunità energetiche rinnovabili non costituiscano attività commerciale abituale per impianti fotovoltaici aventi potenza fino a 200 Kw, pertanto la detrazione potrà essere fruita a condizione l’impianto installato per i bisogni energetici dei componenti della comunità energetica non rappresenti svolgimento di attività commerciale abituale.
Nella realizzazione degli interventi non emerge differenziazione alcuna con le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art.119 del decreto legge 34/2020, conferma è il contenuto del comma 16-ter dell’art. 119 Decreto Rilancio, laddove trascritto: “Le disposizioni del comma 5, si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis”, chiarificatore circa l’installazione degli impianti fotovoltaici fino a 200 kW eseguita dalle comunità energetiche rinnovabili e/o dai condomìni che aderiscono, rientri tra gli interventi ammessi al Superbonus.
Le superiori discipline impongono, ulteriormente, la messa in opera dell’impianto debba interessare gli edifici di cui all’art.1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Regolamento di cui al d.P.R. n.412 del 26 agosto 1993, n. 412, ovvero loro strutture pertinenziali.
L’installazione dell’impianto fotovoltaico anche nell’ambito delle C.E.R. costituisce intervento trainato
L’installazione dell’impianto fotovoltaico nel contesto della Comunità Energetica Rinnovabile non muta la condizione secondo la quale l’intervento si classifica tra i cd. “trainati” come regolati dal Decreto Rilancio.
È chiaro, quindi, che per godere dell’agevolazione Superbonus 110% le opere andranno effettuate congiuntamente ad almeno uno degli interventi cd. “trainanti”, tra quelli di efficientamento energetico o antisismici di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, rammentiamo il Sismabonus “traini” sia l’installazione degli impianti fotovoltaici, che dei relativi sistemi di accumulo.
In merito il presupposto inderogabile, pena la decadenza dell’agevolazione del 110%, attiene il termine “contestuale” come inteso dal legislatore, ovvero la collocazione dell’impianto dovrà essere eseguita nell’arco temporale durante il quale si effettua l’intervento trainante.
Ad esempio se in un edificio plurifamiliare si dà inizio alle lavorazioni di isolamento termico a cappotto, quale intervento trainante ai sensi del comma 1, lett.a) art.119, decreto legge 34/2020, sarà obbligatorio attuare le opere afferenti l’impianto fotovoltaico nel lasso di tempo intercorrente tra la data di inizio e la data di fine lavori riferita al medesimo intervento di isolamento termico.
Lo stesso vincolo ricorre nel dettato di cui al comma 6 del citato art.119, secondo il quale il Superbonus è fruibile anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati ed alle stesse condizioni, entro lo stesso ammontare complessivo di € 48.000,00, non considerandolo unitariamente al primo.
Cessione dell’energia non consumata in favore del G.S.E.
È ormai noto, a due anni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, che il beneficio fiscale nella misura del 110%, secondo il contenuto del comma 7 dell’art. 119 sia disposto che a seguito dell’installazione degli impianti fotovoltaici per il godimento del Superbonus è vincolante ed obbligatorio che l’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo, si debba rendere al GSE, secondo le disposizioni di cui all’art.13 comma 3 del decreto legislativo 387/2003, lo stesso discrimine si applica anche alle Comunità Energetiche Rinnovabili.
In merito l’art.42-bis del decreto legge 162/2019, come convertito, dispone l’energia non auto consumata e/o non condivisa non sia cumulabile con altri incentivi pubblici, altre forme di agevolazione, siano esse di qualsiasi natura, né con i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
C.E.R. e potenza massima: Superbonus e Bonus ordinario
In relazione alle detrazioni di cui al Superbonus 110% queste risultano godibili per i costi sostenuti e finalizzati all’insediamento dell’impianto, entro il limite della potenza di 20 Kw.
L’ammontare massimo delle spese detraibili si desume nei contenuti del comma 5 dell’art.119 per essere pari ad € 48.000,00, nei limiti di spesa di € 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, e di € 1.600,00/kw nel caso l’installazione avvenga nel corso di contestuali interventi di ristrutturazione edilizia.
Laddove la potenza sia maggiore a 20 Kw, ma non oltre i 200 kw, le spese supportate per la parte in eccedenza godono dell’agevolazione del 50% ai sensi dell’art.16, comma 1, lett. h) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n.917/1986, come confermato dal comma 16-ter del medesimo art. 119.
Per quanto attiene la ripartizione dell’agevolazione tra gli aventi diritto, essa sarà suddivisa o in base alle Tabelle Millesimali o a diversi criteri all’uopo stabiliti, in cinque quote annuali di pari importo ed in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 per quanto riguarda il Superbonus, la suddivisione, per la parte eccedente i 20 Kw che fruisce della detrazione del 50% avverrà, invece, in dieci anni come previsto dalla norma di riferimento.
In sintesi:
Impianto fotovoltaico |
aliquota |
ammontare e limite di spesa |
ripartizione |
fino a 20 kW di potenza |
110% |
€ 48.000 con limite di spesa: € 2.400/kw o € 1.600/kw |
5 anni |
sistema di accumulo |
€ 48.000 con limite di spesa: 1.000/kWh |
||
potenza oltre 20 kW e fino a 200 kW |
50% |
€ 96.000 |
10 anni |
Comunità energetiche rinnovabili e beneficiari dell’agevolazione fiscale
I soggetti ammessi all’agevolazione Superbonus 110% di cui al comma 9 dell’art.119 del Decreto Rilancio, in particolare le “persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni” si osserva non vengano espressamente citati nei contenuti di cui all’art. 42-bis del decreto legge cd. “Milleproroghe”, il quale nulla disciplina circa la forma giuridica delle comunità energetiche rinnovabili, ma si limita esclusivamente a regolare il subordine al quale dette comunità debbono adeguarsi. Difatti il testo dell’art.42- bis stabilisce le condizioni ed i requisiti per i soggetti/consumatori dell’energia elettrica legati alla possibilità di associarsi per divenire auto – consumatori ed agire collettivamente secondo il disposto dell’art.21, paragrafo 4 Dir. UE 2018/2001, ovvero per concretizzare la Comunità Energetica Rinnovabile di cui all’art.22 della direttiva anzi citata.
Più nel dettaglio il comma 4 della Direttiva UE 218/2001 afferma che per i soggetti componenti la C.E.R. che producono energia per il proprio consumo attraverso impianti entrati in funzione a partire dal 29/02/2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge “Milleproroghe”, entro il 30/06/2021, termine di sessanta giorni postumi all’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della Dir. (UE) 2018/2001, si prevede che mantengano il diritto di “cliente finale”, compresa la facoltà di scegliere il venditore dell’energia elettrica o di recedere, al momento ritenuto opportuno, dalla comunità, quindi dalla configurazione di autoconsumo.
È ancora la normativa a stabilire in merito ai rapporti tra i soggetti componenti le Comunità Energetiche Rinnovabili disponendo questi debbano essere regolati dalla sottoscrizione di un Contratto di diritto privato, attraverso il quale individuare un delegato o il soggetto responsabile del riparto dell’energia condivisa.
Il soggetto designato per edifici plurifamiliari aderenti alla C.E.R. sarà o il condominio che agisce attraverso la figura dell’Amministratore Condominiale o attraverso un rappresentante opportunamente nominato se non ricorre obbligo alla nomina del primo; nel caso di persone giuridiche sarà il legale rappresentante; sarà invece il proprietario del fabbricato se i punti di connessione del gruppo siano allocati all’interno dello stesso immobile e nel caso in cui le unità immobiliari appartengono allo stesso soggetto.
Gli edifici sui quali potranno essere installati impianti fotovoltaici per la fruizione delle agevolazioni fiscali
Le definizioni si rilevano dal Regolamento di cui al d.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, rubricato “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10”, come prima citato art.1, comma 1, lettere a), b), c) e d):
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
b) per «edificio di proprietà pubblica», un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per «edificio adibito ad uso pubblico», un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per «edificio di nuova costruzione», salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
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