Concessioni balneari scadute: no ad ulteriori proroghe

Legittimo l'operato dell'amministrazione che prende atto della scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023 e indice una gara per l’assegnazione di quelle nuove

di Redazione tecnica - 03/03/2025

Nella complessa vicenda della riforma delle concessioni balneari in Italia, si aggiunge un nuovo tassello, che conferma l’orientamento che si va sempre più consolidando, in armonia con quanto richiesto dalla UE.

Prova ne è la sentenza del TAR Liguria del 19 febbraio 2025, n. 183, che ha respinto il ricorso proposto da alcuni operatori balneari per l’annullamento di una delibera comunale con cui l’amministrazione ha preso atto della cessazione delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023 e avviato le procedure di evidenza pubblica per i nuovi affidamenti.

Concessioni balneari: il TAR Liguria conferma la necessità di nuove gare

Nel dettaglio i tre concessionari hanno contestato la decisione del Comune di non prorogare le concessioni oltre il 31 dicembre 2023, sostenendo che:

  • la proroga al 31 dicembre 2024 disposta dall’art. 10-quater del d.l. n. 198/2022, convertito nella l. n. 14/2023, avrebbe dovuto essere applicata;
  • l’amministrazione non avrebbe previsto alcun indennizzo per i concessionari uscenti, in violazione della legge n. 118/2022;
  • le selezioni avviate per l’assegnazione delle nuove concessioni sarebbero state illegittime, in quanto svolte prima dell’adozione di criteri uniformi a livello nazionale.

A questi motivi si erano aggiunti ulteriori profili di contestazione relativi alle diffide ricevute per la cessazione dell’occupazione dei beni demaniali entro il 31 ottobre 2024.

Proroghe concessioni demaniali scadute: oltre il 2023 sono illegittime

Il Tribunale ha rigettato tutti i motivi del ricorso, confermando che le concessioni demaniali sono cessate il 31 dicembre 2023 e le proroghe successive sono illegittime.

Secondo il TAR, la cessazione delle concessioni balneari al 31 dicembre 2023 è ormai un dato consolidato, in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, che hanno ribadito l’incompatibilità delle proroghe automatiche con il diritto europeo.

Difatti, oltre tale data, le concessioni cessano di produrre effetti, dovendosi disapplicare, per contrasto con la direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkestein) e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ulteriori differimenti per l’espletamento delle nuove gare, previste dall’articolo 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2023 (fino al 31 dicembre 2024) e dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del D.L. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024 (fino al 30 settembre 2027).

Di conseguenza la procedura avviata dal Comune per i nuovi affidamenti è legittima e conforme alla normativa vigente, in linea con il principio di concorrenza sancito dall’art. 49 del TFUE.

Inoltre, ha sottolineato che l’Ente ha seguito un iter motivato e rispettoso delle norme, garantendo nel contempo ai concessionari uscenti un titolo temporaneo fino al 31 ottobre 2024 per la gestione delle attività nella stagione balneare.

La selezione delle nuove concessioni è stata condotta sulla base dei criteri previsti dalla L.R. Liguria n. 26/2017, che specificano il principio della “proficua utilizzazione” del bene demaniale sancito dall’art. 37 del Codice della Navigazione, senza l’applicazione delle disposizioni della legge regionale dichiarate incostituzionali, come quelle che prevedevano l’estensione automatica delle concessioni.

L’indennizzo per i concessionari uscenti

In riferimento all’obbligo di riconoscere un indennizzo agli operatori uscenti, previsto dall’art. 4, comma 2, della l. n. 118/2022, il TAR ne ha riconosciuto la legittimità ed è stato posto a carico del concessionario subentrante.

Tuttavia, specifica il tribunale ligure, non può essere riconosciuto un rimborso per eventuali opere inamovibili, in quanto la Corte di Giustizia dell’UE ha confermato la compatibilità con il diritto europeo dell’art. 49 del Codice della Navigazione, che prevede la cessione gratuita delle strutture realizzate sul demanio alla scadenza della concessione.

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