Concessioni demaniali: ok alla proroga fino al 2027

La proroga è finalizzata allo svolgimento ordinato delle procedure di affidamento delle nuove concessioni disciplinate dalla Legge n. 118/2022

di Redazione tecnica - 18/09/2024

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2024, n. 217, sono state confermate alcune importanti novità in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, nell’ambito della Procedura di infrazione n. 2020/4118.

Concessioni demaniali: ok alla proroga

In particolare, con l'art. 1 del Decreto viene modificata la legge 5 agosto 2022, n. 118, prorogando al 30 settembre 2027 (il termine previsto era il 31 dicembre 2024), l’efficacia:

  1. delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, di quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  2. dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Obiettivo della proroga è consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento delle nuove concessioni, senza che vengano comunque pregiudicare la validità delle procedure oppure della decorrenza del rapporto concessorio deliberati anteriormente a tale data con adeguata motivazione.

Le procedure che saranno avviate dal 17 settembre 2024 (data di entrata in vigore del decreto) dovranno seguire le modalità e i criteri di cui all’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, che sono appunto stati modificato dallo stesso D.L. n. 131/2024.

Nel caso di ragioni oggettive che impediranno la conclusione della procedura selettiva, entro il 30 settembre 2027, connesse per esempio, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.

È previsto anche l’invio, da parte del MIT, entro il 31 luglio 2027, di una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Inoltre entro il 30 giugno 2028, il MIT dovrà trasmettere una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

Affidamento nuove concessioni: modalità e criteri di selezione

Oltre all’art. 3, è stato modificato anche l’art. 4 della Legge n. 118/2022, che riporta le disposizioni in materia di affidamento delle concessioni.

In particolare, l’ente concedente dovrà avviare la procedura almeno 6 mesi prima della scadenza della concessione; nel bando di gara dovranno essere indicati:

  • a) l’oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell’ubicazione, dell’estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell’area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
  • b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9;
  • c) la durata della concessione;
  • d) la misura del canone;
  • e) il valore dell’indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
  • f) la cauzione da prestarsi all’atto della stipula dell’atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
  • g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
  • i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
  • l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economicofinanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
  • m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l’area demaniale oggetto di affidamento;
  • n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
  • o) i criteri di aggiudicazione;
  • p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
  • q) i motivi dell’eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l’eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

La durata della concessione non dovrà essere inferiore ai cinque anni e non superiore ai venti anni.

I commi successivi indicano i criteri di valutazione delle offerte, oltre gli indennizzi dovuti al concessionario uscente, mentre i commi 11 e 12 forniscono indicazioni sui canoni di concessione.

Infine, viene abrogato l’art. 10-quater del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe 2023), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14relativo all’istituzione del Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

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