Condominio e detrazioni fiscali: nuova proroga dal Fisco
Più tempo per gli amministratori di condominio che devono comunicare le spese sostenute per la precompilata 2022
Nuova proroga da parte dell’Agenzia delle Entrate per la comunicazione, da parte degli amministratori di condominio, dei dati delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato.
Comunicazione spese per interventi su parti comuni: ADE proroga la scadenza
Lo conferma il provvedimento n. 110854/2022 firmato dal Direttore Generale di ADE: in deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del D.L. n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019), il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni delle spese sostenute nel 2021 viene portato al 19 aprile 2022.
La proroga fa seguito a quella stabilita con il provvedimento del 16 marzo, che aveva posticipato dal 16 marzo al 7 aprile 2022 la scadenza per l’invio dei dati, accogliendo le richieste degli operatori per assicurare la trasmissione completa e corretta delle informazioni per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Le motivazioni della proroga
Di norma - come disposto appunto dal citato art. 16-bis, comma 4, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019 - il 16 marzo è la data ultima per la trasmissione telematica al Fisco, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente ai fini della dichiarazione precompilata - comprese le comunicazioni effettuate dai soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 – per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Come spiega il provvedimento, il termine è stato prima prorogato dal 16 marzo al 7 aprile, in considerazione degli aggiornamenti del tracciato di comunicazione dei dati per recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Per lo stesso motivo, considerato che l’articolo 10-quater, comma 2, del D.L. n. 4/2022, introdotto dalla legge di conversione n. 25/2022, ha prorogato dal 30 aprile al 23 maggio 2022 la data a partire dalla quale l’Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all’anno 2021, il termine per la trasmissione dei dati è stato ulteriormente prorogato al 19 aprile 2022, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.
Gli interventi da comunicare
Ricordiamo che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico delle parti comuni condominiali rientrano quelli previsti al comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/196 (TUIR) e comprendono:
- gli interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
- misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico.
Interventi parti comuni: come effettuare la comunicazione
La comunicazione va fatta in via telematica attraverso l’apposito software “Comunicazione da Amministratori Condominio 2021”. Oltre a indicare le spese, è possibile anche:
- inserire il numero di unità immobiliari che compongono il condominio e la ripartizione delle quote su cui vanno calcolati gli importi;
- comunicare l’eventuale destinazione del credito, se ceduto a terzi o riconosciuto quale sconto sul corrispettivo. In entrambi i casi, permane l'obbligo di effettuare la comunicazione.
Inoltre è necessario comunicare anche i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti, perché è stata esercitata, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, l'opzione della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori, oppure dello sconto in fattura.
Infine, se per un intervento il contribuente ha usufruito in parte della cessione del credito e in parte dello sconto in fattura è possibile utilizzare il nuovo codice “Credito ceduto o contributo mediante sconto”.
Interventi parti comuni e comunicazioni: le FAQ del FISCO
Per ogni dubbio sulle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto alcune FAQ, precisando che:
- non sono previste soglie minime per la trasmissione dei dati;
- i singoli condòmini non possono opporsi all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata;
- i condòmini non possono usufruire della detrazione IRPEF in caso di rimborso totale. In questo caso, l'amministratore non dovrà inviare la comunicazione, né rilasciare ai condòmini la relativa certificazione;
- diversamente, nell’ipotesi di rimborso parziale delle spese sostenute per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, l’amministratore dovrà comunicare soltanto le spese effettivamente rimaste a carico del condominio, con le relative quote attribuite ai condòmini e, allo stesso modo, bisognerà compilare la certificazione da rilasciare ai condòmini.
Ricordiamo infine la casistica dei condomìni minimi:
- se è presente un amministratore, quest’ultimo è tenuto a comunicare al Fisco i dati relativi agli interventi di effettuati sulle parti comuni condominiali;
- se invece non è presente un amministratore, i condòmini non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, tranne quando uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In questo caso, il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.
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