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Condominio minimo e detrazioni fiscali: le novità per il 2025

Le nuove regole per il condominio minimo: detrazioni fiscali, ripartizione delle spese, adempimenti e limiti per il 2025

di Luciano Ficarelli - 18/04/2025

Il codice fiscale del condominio minimo e la gestione delle fatture

In generale, per l’emissione delle fatture a carico del condominio è necessario richiedere il codice fiscale.

In caso di condominio minimo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 3 del 2 marzo 2016 - alla luce di quanto già affermato con la risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015 in cui si è evidenziato che il condominio minimo, sui pagamenti effettuati per avvalersi della agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi sulle parti comuni, non deve effettuare le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973 visto che su tali pagamenti si applica la sola ritenuta prevista dal decreto legge n. 78 del 2010 effettuata da banche e Poste italiane Spa all'atto dell'accredito del pagamento - ha chiarito che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto.

In mancanza del codice fiscale del condominio minimo, le fatture relative alle parti comuni devono essere intestate alternativamente:

  1. al condòmino incaricato dall’assemblea;
  2. a tutti i condòmini in base alla quota spettante.

La scelta deriva dal seguente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in una rilevante risposta ad interpello, la n. 809 del 2021, riguardante un condominio minimo di proprietà di due coniugi: “considerato che non è stato richiesto il codice fiscale del condominio minimo, le fatture devono essere emesse nei confronti del condòmino, o di entrambi i condòmini, che effettua, ovvero effettueranno anche i correlati adempimenti”.

Inoltre, nella stessa risposta l’Agenzia precisa che le detrazioni spettano anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. E che, ai fini della detrazione è, tuttavia, necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale.

In pratica, nel condominio minimo, le spese per interventi sulle parti comuni potranno essere intestate sia al condòmino incaricato e portate in detrazione dagli altri condòmini pur se pagate dall’incaricato, sia a tutti i condòmini in base alla quota spettante e da loro portate in detrazione pur se da loro pagate e non dall’incaricato.

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