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Condominio minimo e detrazioni fiscali: le novità per il 2025

Le nuove regole per il condominio minimo: detrazioni fiscali, ripartizione delle spese, adempimenti e limiti per il 2025

di Luciano Ficarelli - 18/04/2025

Le nuove detrazioni in vigore dal 1° gennaio 2025

Da quest’anno cambiano le aliquote di detrazione per gli interventi edilizi. In sostanza, tutte le aliquote esistenti fino al 31 dicembre 2024 sono state condensate nelle seguenti misure:

  • al 36% per cento delle spese sostenute nell’anno 2025;
  • al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

La detrazione sale al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% di quelle sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Rimane invariata solo l’aliquota relativa agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che resta al 75% per il solo 2025. Inoltre, per coloro che hanno i requisiti per aderire al superbonus per il 2025, spetta l’aliquota del 65%.

Nell’ambito dei condomini minimi si possono pertanto verificare casi in cui le aliquote non sono le stesse per tutti i condòmini, sia per quanto riguarda le parti comuni sia per quelle private. Caso ricorrente è quello di un edificio bifamiliare dove due fratelli sono proprietari esclusivi dei singoli appartamenti.

Se uno dei due non ha adibito l’appartamento ad abitazione principale, si verifica l’anomalia della detrazione non lineare sulle parti comuni rispetto alle proprietà: sulle quote delle parti comuni delle unità immobiliari su cui insiste l’abitazione principale, pertinenze comprese, spetterà una detrazione del 50% nel 2025 e del 36% nei due anni successivi, mentre sulla quota delle parti comuni dell’appartamento tenuto a disposizione spetterà una detrazione del 36% nel 2025 e del 30% nei due anni successivi. Stesse aliquote si applicheranno sulle spese relative agli interventi sulle parti private.

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