Condono edilizio e ampliamento volumetrico: interviene il Consiglio di Stato
Consiglio di Stato: "La natura eccezionale e di stretta interpretazione della normativa sul condono tale da escluderne l’applicabilità in termini estensivi determina l’applicazione del parametro più rigido della singola unità immobiliare per l’individuazione del limite di ampliamento percentuale"
Interessante la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4017/2021 che ci permette di approfondire e chiarire gli aspetti legati alla normativa regionale (in questo caso della Lombardia) e nazionale sul condono edilizio e l'ampliamento consentito rispetto alla volumetria originaria.
Il ricorso
Il Tar Lombardia aveva annullato il provvedimento di sanatoria edilizia ritenendo che la volumetria originaria rispetto alla quale vada calcolato il limite del 20 per cento (in Lombardia i limiti sono più stingenti rispetto alla normativa nazionale) sia quello dell'appartamento oggetto dell'intervento e non dell'intero edificio. Decisione del giudice che è stata impugnata.
Il Tar ha ragione...
Il consiglio di Stato si allinea alla decisione presa dal Tar Lombardia che ha scelto di applicare, nel caso di un condono edilizio, il parametro più rigido della norma. E attenzione, dicono i giudici: il parametro percentuale e quello della volumetria complessiva dell'incremento "non sono alternativi tra loro, ma devono essere considerati in modo cumulativo". I due parametri, infatti hanno finalità diverse: quello percentuale, volto a consentire la sanatoria di ampliamenti proporzionati al volume originario, e quello volumetrico a fissare un tetto massimo nei casi di grandi volumi di partenza. "Se si accedesse alla interpretazione propugnata dall'appellante si giungerebbe - dicono i giudici - alla conclusione di dover considerare condonabili ampliamenti molto rilevanti in caso di complessi immobiliari particolarmente estesi (nei quali in ipotesi sarebbe rispettato il limite percentuale), e per di più si potrebbe ingenerare una disparità di trattamento tra i diversi proprietari delle unità immobiliari riconoscendo ad alcuni di essi un diritto al condono dell’abuso edilizio più ampio, anche a parità di estensione delle singole unità immobiliari".
La costruzione originaria
Tutto ruota attorno al significato da attribuire al concetto di "costruzione originaria" rispetto al quale va valutato il limite del venti per cento dell'aumento di volume possibile. Secondo il Tar si tratta della singola unità immobiliare su cui si effettua l'intervento abusivo. I giudici del consiglio di Stato, come detto, si rifanno al principio dell'applicazione del parametro più rigido in materia di condono edilizio, e quindi applicano anche loro il parametro alla singola unità immobiliare per l'individuazione del limite di ampliamento percentuale. L'appello è stato respinto.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 24 maggio 2021, n. 4017IL NOTIZIOMETRO