Condono edilizio, ampliamento volumetrico e vincoli paesaggistici: interviene il Consiglio di Stato
Condono edilizio e vincoli paesaggistici: quando la sanatoria è impossibile? Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della regolarizzazione degli abusi edilizi
Il principio espresso dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il condono edilizio non è un diritto assoluto del richiedente, ma è subordinato alla compatibilità dell’intervento con le norme urbanistiche, edilizie e, soprattutto, con i vincoli paesaggistici eventualmente esistenti.
A differenza dell’accertamento di conformità (artt. 36 e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, il Testo Unico Edilizia), che richiede la doppia conformità urbanistica ed edilizia simmetrica o asimmetrica, il condono si basa su una normativa speciale che consente la regolarizzazione anche di opere altrimenti non sanabili. Tuttavia, ciò non significa che ogni abuso possa essere condonato: la presenza di vincoli paesaggistici impone comunque una valutazione specifica da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
Il giudice amministrativo ha, quindi, confermato che:
- l’esistenza di un vincolo paesaggistico non preclude automaticamente il condono, ma rende necessaria una verifica puntuale della compatibilità dell’intervento con la normativa di tutela;
- il parere dell’ente preposto alla tutela paesaggistica è essenziale e può condurre al rigetto dell’istanza se l’abuso compromette il valore paesaggistico dell’area;
- la normativa sul condono edilizio non può pregiudicare il diritto dei terzi, soprattutto quando l’intervento incide sulla fruibilità di spazi comuni o altera condizioni che determinano pregiudizi nei confronti di altri proprietari.
Nel caso oggetto del nuovo intervento dei giudici, dalla documentazione depositata in atti dal Comune nel corso del giudizio di primo grado è emersa l’avvenuta realizzazione, da parte del precedente proprietario dell’immobile, di opere mai autorizzate (non esistenti neppure nello stato di fatto antecedente ai titoli rilasciati), corrispondenti ad una scala di collegamento fra i due piani del fabbricato (inizialmente un antico fienile con stalla sottostante), alla demolizione delle murature al piano terra e, soprattutto, ad un tamponamento parziale del magazzino al piano primo.
Agli atti, dunque, è stata data prova dell’ampliamento volumetrico del primo piano, motivazione posta dall’Amministrazione alla base del diniego di condono.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 17 febbraio 2025, n. 1270IL NOTIZIOMETRO