Condono edilizio, ampliamento volumetrico e vincoli paesaggistici: interviene il Consiglio di Stato
Condono edilizio e vincoli paesaggistici: quando la sanatoria è impossibile? Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della regolarizzazione degli abusi edilizi
Abusi e vincolo di inedificabilità
Il Consiglio di Stato, inoltre, in riferimento a quanto disposto dall'art. 32 della Legge n. 47/1985 e dall'art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, ha confermato che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono le seguenti condizioni:
- l'imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere;
- la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio;
- la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cosicché nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è consentita la sanatoria dei soli “abusi formali”).
Nel caso di specie, tutte tre le suddette condizioni appaiono mancanti o quantomeno dubbie, risultando dall’istanza di condono le opere ultimate solo alla data del 1° dicembre 2001, realizzate senza alcun titolo e non conformi alle NTA del PRG per l’aumento volumetrico.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 17 febbraio 2025, n. 1270IL NOTIZIOMETRO