Condono edilizio: chi è legittimato a presentare l’istanza?

Un’importante sentenza della Corte di Cassazione chiarisce quali sono i soggetti legittimati a presentare istanza di condono edilizio. Occhio ai termini post ordine di demolizione

di Redazione tecnica - 15/01/2025

È legittima la revoca di una demolizione a seguito di un’istanza di condono accolta dalla P.A. ma presentata successivamente all’intervenuta acquisizione dell'opera abusiva e relativa area di sedime in favore del patrimonio comunale? E chi sono i soggetti legittimati a presentare istanza di condono edilizio?

Abusi e condono edilizio: la sentenza della Cassazione

Ha risposto a queste domande la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 31 dicembre 2024, n. 47637 che ha fatto luce sui requisiti di legittimazione per la richiesta di condono edilizio oltre che ribadito un principio consolidato che riguarda la possibilità di presentare l’istanza di sanatoria straordinaria (o ordinaria) prima e dopo un ordine di demolizione emesso dalla pubblica amministrazione.

Tale principio si inserisce nel solco delle precedenti interpretazioni giurisprudenziali, evidenziando la necessità di un rigoroso rispetto delle norme del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) e della Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio).

Il caso oggetto dell’intervento degli ermellini trae origine dal ricorso presentato, volto a contestare un’ordinanza di revoca dell’ordine di demolizione emesso nei confronti di un immobile abusivo. Tale ordinanza era stata concessa sulla base di una domanda di condono presentata da un terzo (promissario acquirente a seguito di un “compromesso”) che, secondo il Procuratore, non era legittimato a richiedere la sanatoria poiché l’immobile, a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, era già stato acquisito al patrimonio comunale.

Secondo la ricostruzione, l’immobile era stato oggetto:

  • prima dell’ordinanza di demolizione;
  • poi di una “sorta di compromesso” citato dal tecnico comunale quale atto che avrebbe giustificato, in favore del promissario acquirente, il rilascio regolare del provvedimento di condono;
  • infine del contratto di compravendita.

La ricostruzione dei fatti avrebbe, dunque, dimostrato che il contratto di compravendita tra l’originaria proprietaria e il promissario acquirente è arrivato solo dopo la presentazione della domanda di condono. Tuttavia, il Procuratore ha evidenziato come la proprietà del bene fosse già trasferita al Comune, rendendo invalida tanto la compravendita quanto la richiesta di condono.

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