Condono edilizio: la concessione della sanatoria può essere annullata
Anche se ottenuto tardivamente, un provvedimento di condono può ancora essere annullato se l’Amministrazione lo reputa illegittimo
Una concessione edilizia in sanatoria arrivata dopo oltre 30 anni può sempre essere annullata, se l’Amministrazione che l’ha rilasciata identifica il titolo abilitativo come illegittimo. Lo conferma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1589/2022, a seguito del provvedimento di revoca della condono edilizio per due unità immobiliari abusive e del successivo ordine di demolizione.
Revoca condono edilizio: la sentenza del Consiglio di Stato
Nel caso in esame, la ricorrente aveva presentato nel dicembre 1987 domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985 (c.d. “Primo Condono Edilizio”) per due appartamenti per un totale di oltre 200 mq, versando nel corso degli anni circa 15mila euro in oblazioni. Nel 2002 il Comune ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria, revocandola nel 2008 e respingendo nel contempo la domanda di condono del 1987, perché presentata oltre il termine previsto dalla legge n. 47 del 1985.
Dopo la sentenza di primo grado con cui il TAR ha respinto il ricorso, la proprietaria dei due immobili ha fatto appello al Consiglio di Stato, ritenendo che il giudice non avesse tenuto in debita considerazione tutte le circostanze che hanno portato a ingenerare un legittimo affidamento circa l’accoglimento dell’istanza di condono, considerato sia i quasi 30 anni trascorsi tra la domanda ed il diniego, ma anche il fatto che, durante questo lunghissimo periodo, l’Amministrazione comunale aveva richiesto integrazioni della pratica, aveva accettato varie rate della intera somma dovuta a titolo di oblazione e di oneri concessori e, infine, aveva anche concesso un permesso di costruire in sanatoria.
Non solo: secondo la ricorrente, l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio avrebbe richiesto anche una valutazione sul fatto se esso corrispondesse all’affermazione di un interesse pubblico attuale, concreto e prevalente rispetto ad altri interessi sussistenti in favore della sua conservazione, come ad esempio proprio quello della proprietaria.
Presentazione istanza di condono: i termini
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR su tutta la linea. Come già specificato dal giudice di primo grado, l’atto di annullamento racchiude due statuizioni autonome:
- da un lato, ‘revoca’, o meglio effettua un “auto-annullamento” della concessione edilizia del 2003;
- dall’altro, respinge l’istanza di condono presentata nel dicembre 1987;
Per prima cosa, l’istanza di condono a dicembre 1987 era tardiva rispetto al termine ultimo previsto dalla legge, il quale scadeva il 30 giugno 1987: come disposto dal D.L. n. 2/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/1988, «il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987[…]»;
Di conseguenza gli abusi edilizi erano insanabili, dato che erano scaduti i termini per la sanatoria straordinaria; non ricorreva nemmeno l’eventuale silenzio assenso dopo due anni dalla presentazione dell’istanza e, infine, la concessione in sanatoria era illegittima.
Legittimo affidamento e tutela interesse pubblico
Su queste basi, non si può nemmeno invocare il legittimo affidamento del privato: per quanto riguarda il tempo trascorso tra l’istanza di condono ed il diniego, il Consiglio ha ricordato che secondo la giurisprudenza consolidata, la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non può certamente radicare un affidamento di carattere ‘legittimo’ in capo al proprietario dell’abuso.
Sul punto Palazzo Spada ha ricordato che, in riferimento all’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria, esistono due esigenze diametralmente opposte: da un lato, l’interesse pubblico alla salvaguardia del governo del territorio, dall’altro, la tutela dell’affidamento risposto sulla certezza degli effetti giuridici prodotti dalla concessione edilizia.
Sul merito, i giudici hanno ricordato che l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, pur stabilendo che l’annullamento di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, va motivato con la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'adozione dell’atto di ritiro, anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, ha allo stesso tempo mitigato tale onere motivazionale.
In particolare, nel caso in esame, l’auto-evidenza degli interessi pubblici tutelati si configura nella necessità, da parte dell’Amministrazione locale di contrastare in modo risoluto e senza cedimenti i comportamenti illegali, in un territorio profondamente ferito e compromesso anche dall’abusivismo edilizio. Dall’altra parte, risulta invece inconsistente la posizione del proprietario, responsabile della realizzazione di un immobile abusivo di oltre 200 mq, e al quale soltanto era imputabile il ritardo nella presentazione dell’istanza di condono.
Il ricorso è stato respinto, confermando la correttezza dell’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria per la presentazione dell'istanza oltre i termini consentiti, oltre che per l’esigenza di tutela di un interesse pubblico quale il ripristino della legalità sul territorio.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO