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Condono edilizio e integrazione documenti: quanto tempo si ha a disposizione?

Quanti giorni prevede la normativa condonistica per l'invio della documentazione ulteriore richiesta dall'Amministrazione per perfezionare la pratica? Ecco la risposta del TAR

di Redazione tecnica - 17/04/2025

Termini per integrare la pratica di condono

L’elemento decisivo con cui il TAR ha accolto il ricorso è l’assegnazione di un termine manifestamente troppo breve per adempiere alla richiesta integrativa.

In particolare, spiega il giudice amministrativo, la normativa sul Secondo Condono Edilizio, all’art. 39, comma 4 della legge n. 724/1994 prevede che l’Amministrazione debba concedere un termine di almeno tre mesi per produrre i documenti richiesti, pena l’improcedibilità della domanda.

Tale termine ha natura perentoria per la Pubblica Amministrazione, che non può prevedere scadenze più brevi. Una prassi contraria si pone in contrasto con la finalità della normativa condonistica, volta a favorire – con equilibrio – la definizione di abusi edilizi risalenti e regolarizzabili.

L’Amministrazione, in questo caso, ha concesso appena 10 giorni, nonostante:

  • la complessità e vetustà della pratica (avviata nel 1995),
  • il pregresso silenzio dell’Amministrazione,
  • le oggettive difficoltà di reperimento della documentazione dopo così tanto tempo.

Secondo il giudice, la violazione della disciplina speciale è evidente: il fatto che i documenti siano stati poi trasmessi via PEC, pur fuori termine, rafforza l’impegno collaborativo dei richiedenti e rende ancor più sproporzionata la scelta dell’Amministrazione di chiudere il procedimento con un diniego.

 

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