Condono edilizio, interventi minori e vincoli: interviene la Cassazione
La Corte di Cassazione entra nel merito della possibilità di ottenere il condono edilizio di opere di rilevanza minore in zona sottoposta a vincolo
L’ultima legge speciale che ha istituito in Italia il condono edilizio risale al 2003 (Legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269) ma i suoi effetti arrivano fino ai giorni nostri con interventi da parte della giustizia di ogni ordine e grado.
Condono edilizio, interventi minori e vincoli: nuovo intervento della Corte di Cassazione
Questa volta sul tavolo della Corte di Cassazione arriva il ricorso presentato per l’annullamento di un precedente intervento dei giudici che avevano rigettato la richiesta di sospensione di un ordine di demolizione. Secondo il ricorrente, però, i presupposti per la sospensione ci sarebbero tutti perché sarebbe pendente un’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi della Legge n. 326/2003, della quale sarebbero certi i tempi di definizione, in virtù del D.L. n. 109/2018, in assenza di cause ostative.
Al ricorso la Corte di Cassazione risponde con l’ordinanza n. 23647 del 16 giugno 2021 che ci offre diversi spunti di approfondimento molto interessanti.
Procedure di condono
Intanto gli ermellini chiariscono i contenuti dell’art. 25 del D.L. n. 109/2018 sulle procedure di condono, rilevando che queste si applicano alle istanze di condono relative ad "immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21/8/2017". Condizione che, nella vicenda in esame, non è allegata o provata.
Condono edilizio e vincoli
La Cassazione ha poi rilevato che l’art. 32, comma 26 della legge n. 326/2003 consente la possibilità di accedere al condono per le opere realizzate in zona sottoposte a vincolo paesaggistico (come nel caso di specie) soltanto quando gli interventi siano di minore rilevanza, ai sensi dei numeri 4, 5, e 6 dell'allegato I dello stesso decreto, e previo parare favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
I numeri 4, 5 e 6 sono relativi a:
- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Presupposti che però non sono stati allegati nell’impugnazione in esame. Il ricorso, dunque, è stato dichiarato inammissibile.
Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 16 giugno 2021, n. 23647IL NOTIZIOMETRO