Condono edilizio e modifiche postume: la Cassazione ribadisce i limiti della sanatoria
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del condono edilizio in presenza di un parere della Soprindentenza favorevole ma condizionato ad aspetti “estetici”
È possibile sanare un abuso edilizio con interventi successivi alla scadenza dei termini per il condono? L'autorità preposta alla tutela paesaggistica può subordinare il nulla osta a prescrizioni eseguite dopo il termine ultimo previsto per il condono? Quali sono i limiti della sanatoria rispetto agli interventi finalizzati all’armonizzazione paesaggistica?
Condono edilizio e modifiche postume: interviene la Cassazione
A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6285 del 17 febbraio 2025, che conferma un principio consolidato relativo alle norme speciali sul condono edilizio: l’abuso edilizio può essere sanato solo se, entro il termine fissato dalla normativa, l’opera risulti conforme ai requisiti richiesti per l’ottenimento della sanatoria straordinaria. Ogni intervento successivo volto a conformare l’immobile ai parametri normativi, inclusi quelli di carattere estetico-paesaggistico, non può essere preso in considerazione ai fini della sanatoria.
La vicenda trae origine da un ordine di demolizione di un’opera abusiva, confermato in sede esecutiva nonostante il tentativo del ricorrente di opporsi invocando l’applicazione del condono edilizio. L’istanza di sanatoria si basava su un parere favorevole della Soprintendenza, che aveva subordinato il rilascio del nulla osta a specifiche prescrizioni di carattere estetico-paesaggistico (colori dell’intonaco, uniformità degli infissi, rivestimenti e finiture). Secondo il ricorrente, la necessità di eseguire tali interventi non avrebbe dovuto precludere la possibilità di sanatoria straordinaria, poiché si trattava di modifiche non strutturali, finalizzate esclusivamente all’armonizzazione con il contesto paesaggistico.
La Corte di Cassazione, però, ha respinto questa ricostruzione, confermando che il condono edilizio ai sensi della Legge n. 724/1994 (art. 39, comma 1) sia possibile solo per gli immobili che, alla data del 31 dicembre 1993, risultavano già conformi ai requisiti di legge. Ammettere interventi postumi per adeguare l’opera ai criteri richiesti dal condono significherebbe, di fatto, aggirare i termini stabiliti dal legislatore e alterare il meccanismo di regolarizzazione delle opere abusive.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 17 febbraio 2025, n. 6285IL NOTIZIOMETRO