Condono edilizio e opere di completamento: interviene la Cassazione
Il completamento di opere abusive condonate prevede solo interventi necessari alla funzionalità delle strutture già realizzate
Condono edilizio e opere da completare: la deroga esiste, ma va applicata solo in alcuni casi, come disposto dall’art. 43, comma 5 della legge n. 47/1985.
Condono edilizio e opere da completare: la sentenza della Corte di Cassazione
Lo spiega bene la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 430/2022, pronunciata a seguito del ricorso contro l'annullamento del condono e l'ordine di demolizione emesso dal Tribunale per la realizzazione di alcune opere abusive.
Questi i fatti: la ricorrente, a seguito del sequestro del cantiere nel 1992 e dopo avere ottenuto il condono da parte del Comune, aveva portato a completamento l’intervento ai sensi dell'art.43, comma 5, della legge n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio), sostenendo che le opere di completamento realizzate non avrebbero inciso sul completamento funzionale dell'opera, per cui erano comprese nel provvedimento di condono. Secondo il Tribunale invece, non ricorrevano i presupposti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria adottato dal Comune e pertanto veniva disapplicato.
In particolare, dalla sentenza di patteggiamento per violazione dei sigilli del cantiere sequestrato, emergeva che le opere abusive si erano protratte fino al 1997 ed erano consistite non solo in interventi diretti al completamento dell'opera ma anche in aumenti volumetrici e modifica dei prospetti, con un ampliamento di quasi 30 mq realizzato al piano terra, su cui era stato accertato l'avvenuto getto di calcestruzzo e la realizzazione del solaio di copertura del piano terra.
Questo nuovo volume non poteva formare oggetto di condono perché completato nei suoi elementi essenziali nel corso del 1997, mancando il rispetto del dato temporale inderogabile che coincideva con quello della realizzazione delle opere prima del 31.12.1993 (termine ultimo per il condono ai sensi della l. n. 724/1994 - Secondo Condono Edilizio).
Condono edilizio e opere di completamento: i presupposti
Ricordiamo che l’art. 43, comma 5 della l. n. 47/1985 prevede che “Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale”.
Sulla base di quanto disposto dalla norma, la Cassazione ha confermato quanto statuito dal Tribunale: in particolare, la Suprema Corte ha ricordato che, in tema di condono edilizio, la disposizione secondo la quale possano ottenere la sanatoria anche le opere non ultimate, nei modi e nei tempi prescritti, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, va intesa quale norma di favore relativa ai provvedimenti del giudice penale, come nel caso appunto di opera non ultimata per effetto di intervenuto sequestro.
La sanatoria per le opere abusive non ultimate è ammissibile "limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari per la loro funzionalità" di cui all'art.43 della legge 47 del 1985; essa, pure comportando una deroga al regime ordinario della sanatoria previsto dall'art.31 della stessa legge, "non impedisce al giudice di valutare se le "strutture" oggetto di istanza di sanatoria siano state comunque realizzate al momento dell'interruzione determinata dal provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, il Tribunale non ha fornito un’errata interpretazione dell'art.43, comma 5, della legge n. 47/85, in quanto ha logicamente escluso che gli interventi realizzati, e comunque accertati come eseguiti in epoca successiva al 31.12.1993 fossero suscettibili di essere compresi nel provvedimento di condono: i lavori eseguiti successivamente non costituivano delle semplici rifiniture funzionali al migliore godimento dell'opera, per cui non potevano godere del condono edilizio.
La valutazione giudiziale è intervenuta pertanto sulla base degli elementi istruttori acquisiti e dei provvedimenti amministrativi e degli atti di indagine compiuti e non vi sono elementi tali da far ritenere che la valutazione operata dal giudice dell'esecuzione sia fuori dalla logica: il ricorso è stato quindi rigettato, confermando l’annullamento del condono e l’ordine di demolizione.
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