Condono edilizio e perizia giurata: ok al silenzio assenso

Senza un diniego espresso nei termini previsti dalla legge, la sanatoria edilizia si perfeziona per silenzio assenso dell'Amministrazione

di Redazione tecnica - 22/03/2025

Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione di una perizia giurata senza un diniego espresso da parte dell’Amministrazione, l’istanza di condono si intende accolta tramite silenzio assenso.

Condono edilizio: senza parere sulla perizia giurata si forma il silenzio assenso

A specificarlo è il TAR Sicilia con la sentenza del 17 marzo 2025, n. 573, accogliendo il ricorso contro il provvedimento di rigetto di un’istanza di condono edilizio relativa a un magazzino costruito in area vincolata.

Secondo il ricorrente, il diniego sarebbe stato illegittimo in quanto si sarebbe formato il silenzio-assenso ex art. 28 della L.R. n. 16/2016 e il diniego da parte dell’amministrazione sarebbe stato motivato sulla base di un preavviso di rigetto collegato a un’altra perizia giurata e mai perferzionato con il diniego definitivo.

Nel 2021, il ricorrente aveva depositato una nuova perizia giurata, attestante la conformità dell’intervento alla normativa vigente e allegando il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza nel 2020. Tuttavia, dopo dodici anni dal preavviso di rigetto iniziale, il Comune ha nuovamente negato il condono, senza considerare la documentazione aggiornata.

Il TAR ha evidenziato che il provvedimento impugnato è stato adottato oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 28, comma 3, della L.R. 16/2016, che disciplina la perizia giurata nelle procedure di condono edilizio e secondo cui “Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

In altre parole, decorso il termine di 90 giorni senza un diniego espresso, la sanatoria si intende accolta per silenzio-assenso. Nel caso in esame, la perizia del 2021 risultava già efficace al momento del rigetto, rendendo il provvedimento del Comune illegittimo per tardività.

Un diniego privo di motivazione adeguata

Il TAR ha poi sottolineato come il provvedimento di rigetto fosse basato sulle stesse motivazioni espresse nel 2009, senza tener conto della nuova documentazione. Nello specifico, il Comune non ha valutato la perizia giurata resa successivamente e non ha preso in considerazione il nulla osta paesaggistico della Soprintendenza, che invece è un elemento determinante ai fini dell’accoglimento del condono in zona vincolata.

Spiega il giudice che, nel caso in esame, la destinazione urbanistica dell’area non è ostativa all’ottenimento del condono edilizio; può esserlo, invece, la presenza di un vincolo paesaggistico, qualora manchi il relativo parere favorevole.

Rispetto alla situazione esaminata nel 2009, le condizioni erano cambiate significativamente, ma il Comune si è limitato a riproporre argomentazioni superate, senza una valutazione aggiornata della pratica. Inoltre, l’amministrazione ha erroneamente ritenuto che il preavviso di rigetto del 2009 avesse formato giudicato, escludendo ogni possibilità di riesame, nonostante la documentazione successivamente prodotta dal ricorrente.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Sicilia ha annullato il provvedimento di rigetto, riconoscendo la formazione del silenzio-assenso e censurando l’inadeguata istruttoria del Comune.

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