Condono edilizio e sanatoria: la Regione Lazio interviene sui pareri di compatibilità paesaggistica
Alcune importanti indicazioni sul rilascio del parere di compatibilità a seguito della presentazione di istanze di condono o di accertamento di conformità
Arrivano importanti indicazioni dalla Regione Lazio sul rilascio di parere di compatibilità paesaggistica da parte dell’Ente di gestione del Parco dei Castelli Romani in relazione alle istanze di condono edilizio ai sensi delle norme in materia (legge n. 47/1985, legge n. 724/1994 e legge n. 326/2003) e di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
In particolare l’ente di gestione, nella propria richiesta indizzata alla Direzione Regionale Ambiente, ha fatto riferimento a una precedente nota del 2006 (prot. n. 65993/2S/02 del 18.04.2006) in cui la Regione affermava che il parere dell’autorità deputata alla tutela del vincolo non dovesse essere reso per abusi edilizi realizzati prima dell’istituzione dell’area protetta.
Istanze di condono e di sanatoria in area vincolata: i chiarimenti della Regione Lazio
La Regione ha quindi chiarito, nella Circolare della Direzione Regionale Ambiente del 1° febbraio 2024, n. 348, che per il rilascio del parere necessario al conseguimento del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, l’Ente dovrà tenere a mente il principio giuridico del tempus regit actum, secondo cui la domanda di condono deve essere esaminata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, al momento della conclusione del procedimento amministrativo e che tale pronunciamento deve tener conto della normativa vigente.
La conferma arriva dalla sentenza del TAR Lazio n. 10296/2022, secondo cui “la domanda di condono edilizio va esaminata e decisa dall'Ufficio in applicazione del principio "tempus regit actum", quindi con rilevanza di sopravvenienze normative come pure di vincoli di inedificabilità sorti successivamente alla realizzazione dell'abuso ed alla presentazione della relativa domanda”.
Questa sentenza ha ribadito che, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 20/1999, la Pubblica Amministrazione nel perseguire l’interesse pubblico deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo.
Condono edilizio in area vincolata: le differenze tra le norme
È pertanto acclarato che nei procedimenti di condono edilizio la domanda di condono è soggetta alla disciplina di favore vigente al momento della presentazione della domanda e andrà esaminata alla luce della disciplina vigente al momento della loro presentazione e tenendo conto delle misure di salvaguardia previste dalla l.r. 29/1997, dal momento che il Parco non è dotato di strumento di pianificazione approvato.
Inoltre, il TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 47/2020 ha precisato che l’art. 32, comma 43-bis1 , d.l. n. 269/2003, conv. nella l. n. 326/2003, va interpretato nel senso che le modifiche da esso apportate alle precedenti leggi disciplinanti il condono edilizio contenute nei precedenti commi da 25 - 43 non si applicano alle domande presentate in passato ai sensi delle succitate leggi, che devono essere esaminate e valutate per quello che riguarda l’aspetto edilizio (e.g. cubatura massima, tipologia di abuso, ecc.) in base ai requisiti e ai parametri prescritti dalla legge applicabile ratione temporis e ciò allo scopo di evitare che la sopravvenuta introduzione di norme più restrittive possa pregiudicare l’esito delle istanze formulate sulla base della legislazione precedente.
Sanatoria edilizia: no al nulla osta paesaggistico
Per quanto riguarda l’obbligatorietà del rilascio del nulla osta, ai sensi dell’art. 28 della l.r. 29/1997, in merito al permesso di costruire in sanatoria (accertamento di conformità) di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001, la direzione regionale specifica che esso ha natura preventiva rispetto alle autorizzazioni di interventi e opere da eseguirsi all’interno dell’area naturale protetta e di conseguenza non può essere rilasciato postumo.
Infatti, il nulla osta, che è di per se stesso uno strumento preventivo per ogni ipotesi di concessione o autorizzazione, è finalizzato a garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, che rappresenta un bene primario costituzionalmente garantito, e che l’intervento non lo danneggi. Proprio per questo fine ogni attività edilizia all’interno dell’area protetta deve ottenere il nulla osta rilasciato dall’Ente di gestione, che in questo modo esercita la propria funzione di tutela del vincolo cui è preposto. In sostanza, il nulla osta ambientale ha la funzione non di proibire le attività vietate (i divieti sono stabiliti nella legge), ma di selezionare quelle consentite.
Le indicazioni della Regione
A conclusione di quanto sopra detto e in forza del principio giuridico “tempus regit actum”:
- la nota circolare prot. n. 65993/2S/02 del 18.04.2006 cessa di avere efficacia nel fornire supporto indiretto per ogni opportuna determinazione dell’Ente di gestione;
- le modifiche apportate dalla l. 326/2003 e concernenti l’applicazione dei condoni relativi alla l. 47/1985 e alla l. 724/1994 non si applicano alle domande presentate ai sensi delle leggi precedenti, che devono essere esaminate in base ai presupposti previsti dai condoni relativi a quegli anni;
- il nulla osta è sempre preventivo e non può essere rilasciato a posteriori per le domande relative al permesso di costruire in sanatoria (accertamento di conformità) di cui all’art. 36 del d.P.R. 380/2001.
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