Covid-19: Estensione dell’obbligatorietà del green pass
Consiglio dei Ministri: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale
Il Consiglio dei Ministri nella riunione di ieri 9 settembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
Scuola
Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).
A chi si applica
Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde.
Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli
studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione,
ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi
degli Istituti tecnici superiori
Chi controlla
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni
scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare
il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui
l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di
lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Università
A chi si applica
Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario
deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde
COVID-19.
Chi controlla
I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare
il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione
con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui
l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di
lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Salute
Le nuove norme entrano in vigore dal 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.
A chi si applica
Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture
residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA,
strutture per anziani, ecc.).
Chi controlla
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i
responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che
a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di
contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento
dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della
salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
Esenzioni
Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Schema decreto-legge
Lo schema di decreto-legge è costituito da due articoli e precisamente:
- l’articolo 1 con cui nel decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito dalla legge 17 giugno
2021,, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i
seguenti:
- l’articolo 9-ter-1 rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo”
- l’articolo 9-ter-2 rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso nelle strutture della formazione superiore”
- l’articolo 2 con cui nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l’articolo 4 è inserito l’articolo 4-bis rubricato “Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in ambito assistenziale”.
Documenti Allegati
Schema decreto-leggeLink Correlati
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