Consultazione online dei dati ipotecari e catastali: le nuove regole

Pubblicato il provvedimento del Fisco che definisce le nuove modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.Lgs. n. 139/2024

di Redazione tecnica - 03/01/2025

Con il provvedimento del 30 dicembre 2024, prot. n. 460187, l'Agenzia delle Entrate ha definito le nuove modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale, come previsto dall’articolo 7, comma 1, del d.Lgs. n. 139/2024 (che ha disposto la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall’IVA ), che ha sostituito l’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 2/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006.

Consultazione telematica dati catastali e ipotecari: il provvedimento del Fisco

Nel provvedimento si stabilisce che i servizi di consultazione telematica sono erogati all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate, previa accettazione delle condizioni generali di utilizzo dei servizi definite dal fisco e rese pubbliche sul sito istituzionale, con la possibilità di stipulare apposite convenzioni volte a soddisfare specifiche esigenze informative per fini istituzionali. 

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2025 non sono dovuti gli importi per l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 160950 del 17 dicembre 2014. 

In riferimento alle convenzioni, il provvedimento:

  • definisce il nuovo schema convenzionale per l’erogazione del servizio di consultazione telematica presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti;
  • reca specifiche disposizioni per la disciplina del periodo transitorio;
  • prevede lo svincolo delle polizze fideiussorie e dei depositi cauzionali prestati a garanzia degli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate antecedentemente al 1° gennaio 2025. 

Inoltre, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate potranno essere definite modalità di consultazione telematica, presso postazioni messe a disposizione da altri enti o soggetti, che prescindono dalla base convenzionale. 

Ulteriori modalità di fruizione dei dati ipotecari e catastali 

Il documento specifica anche che le PA di cui all’articolo 1, comma 2, del d.Lgs. n. 165/2001 e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del d. Lgs, n. 82/2005, potranno continuare ad avvalersi dei Servizi Massivi Interscambio Dati - Territorio (SMIDT). 

Gli Enti potranno anche continuare ad avvalersi dei servizi del Portale per i Comuni, mentre i Comuni potranno continuare a fruire del servizio telematico di fornitura delle informazioni relative alla titolarità di diritti reali su beni immobili. 

Sarà inoltre possibile utilizzare, in conformità alla normativa vigente, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale. 

Infine, il provvedimento disciplina le modalità di pagamento dei tributi:

  • ove dovuti, vanno pagati utilizzando la piattaforma PagoPA di cui all’articolo 5, comma 2, del d.Lgs. n. 82/2005;
  • per gli Ordini e Collegi professionali nonché per i soggetti che accedono mediante credenziali Sister, è possibile anche utilizzare somme preventivamente versate su conto corrente unico nazionale, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007.
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