Contratti di Partenariato Pubblico-Privato: ANAC aggiorna le Linee Guida

Il documento, in attesa dell’adozione definitiva, definisce le modalità per il monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di PPP

di Redazione tecnica - 09/09/2022

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida n. 9 relative al monitoraggio dei contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP). Il documento, in attesa dell’adozione definitiva, dovrà ricevere il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato.

Contratti di Partenariato Pubblico Privato: aggiornate le Linee Guida ANAC

Il partenariato pubblico privato costituisce una forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati che ha l’obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico.

In particolare, l’articolo 3, lettera eee) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) definisce il contratto di partenariato pubblico privato come “il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore”. La Parte IV del codice stesso, invece, si occupa di fornire una disciplina generale dell'istituto.

Le Linee Guida per il monitoraggio dei contratti di PPP

Le linee Guida n. 9, recanti il “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato" nascono tenendo conto di quanto disposto dall’art. 181, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia che il controllo sull’attività dell’operatore economico sia esercitato dalle amministrazioni aggiudicatrici attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo appunto modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti.

Le Linee guida sono strutturate in due parti:

  • la Parte I contiene indicazioni, ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara.
  • la Parte II riporta, invece, le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del citato articolo 181, comma 4, del codice medesimo.

L’aggiornamento delle Linee Guida

La necessità di procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 9 è emersa durante le attività inerenti all’adozione dello schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato”, approvato con delibera dell’Autorità n. 1116 del 22 dicembre 2020. Durante i lavori sono rilevate delle incongruenze tra le Linee guida e lo schema di Contratto standard, quali la diversa definizione delle condizioni di equilibrio economico finanziario nonché il difetto di coordinamento della matrice dei rischi.

In particolare, la revisione riguarda una migliore sistematizzazione dei rischi, funzionale a chiarire le ipotesi in cui è possibile procedere alla revisione del piano economico-finanziario.

Al contratto di Partenariato è infatti allegata la “matrice dei rischi”, che costituisce parte integrante del contratto medesimo e “deve indicare con chiarezza quali sono i rischi assunti dall’ente concedente e quali dall’operatore economico”. Questi nel dettaglio i rischi individuati:

  • rischi di costruzione (errore di progettazione, rischio ambientale, amministrativo, di slittamento dei tempi ecc.);
  • rischi di domanda (riduzione della domanda del mercato relativa a quel servizio o rischio concorrenza);
  • rischi di disponibilità (obsolescenza degli impianti, indisponibilità della struttura o dei servizi da erogare)
  • rischi di forza maggiore (scioperi o manifestazioni, guerre, esplosioni, fenomeni naturali avversi come siccità o alluvioni).

Proprio sul monitoraggio dei rischi sono previste alcune novità. La stazione appaltante presidia in particolare:

  • la qualificazione precisa e corretta della tipologia di contratto di partenariato stipulato fra essa e l’operatore privato, provvedendo a censirla all’interno della Banca dati di Anac;
  • l’associazione fra la stipula di tali contratti e l’intervento da realizzare, censito nell’anagrafe nazionale dei progetti d’investimento segnalando se si tratta di un intervento sulle opere pubbliche o di altra natura.

A questo scopo, la stazione appaltante, in sede di richiesta del CIG, indica obbligatoriamente la “tipologia del contratto da stipulare” all’interno di una delle categorie predisposte dall’Anac nonché il Codice Unico di Progetto, che identifica l’intervento da realizzare in regime di partenariato.

In un’ottica di collaborazione tra banche dati, il Dipe e l’Anac stanno quindi rafforzando il legame tra i due codici per disporre di informazioni tempestive e qualitativamente adeguate sul monitoraggio degli investimenti realizzati in Partenariato.

Contratti di Partenariato Pubblico-Privato e PNRR

Infine, nelle linee guida si ricorda che il decreto legge n. 36 del 2022 per l’attuazione del Pnrr prevede l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare progetti di Partenariato di importo superiore a 10 milioni di euro di richiedere un parere preventivo, non vincolante, a Dipe e Ragioneria dello Stato.

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