Contratto di avvalimento e data certa: superato il formalismo della marcatura temporale
Il Consiglio di Stato conferma le indicazioni fornite dall’ANAC circa la validità di un contratto di avvalimento firmato digitalmente ma privo di marcatura temporale
Ulteriore conferma
Come anticipato, sullo stesso tema si è recentemente espressa anche ANAC, con la delibera n. 128 del 2 aprile 2025, giungendo a conclusioni perfettamente coerenti con quelle del Consiglio di Stato.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, infatti, ha chiarito che:
- la marcatura temporale non è un requisito essenziale del contratto, se non espressamente richiesto dalla legge di gara;
- l’esclusione è illegittima se il contratto risulta sottoscritto, anche separatamente, e prodotto nei termini o mediante soccorso istruttorio;
- il perfezionamento del contratto può avvenire anche per effetto della produzione da parte della sola ausiliata, che recepisce così gli effetti del contratto unilateralmente firmato dall’ausiliaria.
Un’interpretazione confermata dal Consiglio di Stato che rafforza il principio del favor partecipationis, fondamentale per garantire concorrenza e qualità nelle gare pubbliche.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 11 aprile 2025, n. 3154IL NOTIZIOMETRO