Contratto unico in edilizia: il no del TAR

Soddisfazione dalle associazioni di settore, tra cui Federcepicostruzioni e FINCO. “Decisione che adesso va recepita anche dal nuovo Codice dei Contratti”

di Redazione tecnica - 02/04/2023

La scelta del C.C.N.L. è rimessa alla libertà decisionale dell'imprenditore, con l'unico limite di garantire la coerenza del contratto prescelto con l'oggetto dell'appalto. La normativa vigente consente, quindi, che possa essere applicata più di una tipologia di C.C.N.L. esistente, a condizione che il tipo di contratto scelto sia connesso e compatibile con l'effettiva attività da espletare.

Scelta CCNL: la decisione del TAR sulla libertà dell'imprenditore

La conferma arriva con la sentenza n. 3086/2023 del TAR Lazio, commentata in maniera positiva da divesre associazioni di settore.

A cominciare da Federcepicostruzioni, attraverso le parole del presidente nazionale, Antonio Lombardi, che la ritiene "una vittoria importantissima di civiltà e legalità, che respinge l’incomprensibile ed assurdo orientamento ad imporre un determinato contratto sia nell’ambito dei lavori pubblici che in quelli privati, agevolati dal pubblico, come il Superbonus, a vantaggio di un dirigismo burocratico, di alcune sigle sindacali e delle Casse Edili”.

Come spiega Lombardi, richiamando quanto espresso dal giudice amministrativo, l’imprenditore edile è libero di applicare nella massima libertà più di una tipologia di contratto collettivo nazionale del lavoro, con l'unico limite di garantire la coerenza del contratto prescelto con l'oggetto dell'appalto.

“Con la spinta verso il C.C.N.L. impropriamente definito “di riferimento", giacché forzatamente unico per importanti tipologie di lavori – aggiunge ancora il presidente Lombardi - si è configurata una gravissima asimmetria di trattamento sotto diversi profili tra i soggetti interessati alla vicenda, subordinando la concessione di agevolazioni derivanti da risorse pubbliche all’applicazione, di fatto, di un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Così facendo si è anche limitata indebitamente, per non citare altri aspetti, la libertà sindacale e contrattuale prevista dall’articolo 39 (ma anche 41) della nostra Costituzione, con l’assurdo alibi di contrastare i cosiddetti “contratti pirata”, impegno che peraltro vede soprattutto la nostra Federazione impegnata in prima linea”.

Sulla base della decisione del TAR Lazio, Federcepicostruzioni intende, nei prossimi giorni, rivendicare con forza, un immediato cambio di rotta e una discontinuità rispetto al passato così come già avviene negli altri comparti produttivi, con il pieno recepimento di quanto sancito dalla giustizia amministrativa, conclude Lombardi , “anche nell’ambito del Codice dei Contratti Pubblici, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, che nella attuale formulazione non si muove, purtroppo, in questa direzione”.

FINCO: la tutela dei lavoratori passa da alto

"Il TAR Lazio ha stigmatizzato l’obbrobrio giuridico predisposto negli ultimissimi anni, ribadendo che la scelta del CCNL è rimessa alla libertà decisionale dell’imprenditore, e quindi non ad un dirigismo burocratico ad esclusivo vantaggio di alcune sigle sindacali e di alcuni meccanismi come le Casse Edili nel settore delle costruzioni", ha affermato FINCO - Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni - in un comunicato stampa.

"L’imposizione di un determinato contratto sia nell’ambito dei lavori pubblici che per l’ottenimento di denari parimenti pubblici nell’edilizia privata (vedi Superbonus) era stato oggetto da parte della Federazione ed altre Organizzazioni di impresa (Confimi
Edilizia, Federcepi, Federterziario tra le altre) di ripetute osservazioni ai Ministri Orlando e Giovannini sia per iscritto che, nel caso dell’ex Ministro delle Infrastrutture, di persona: naturalmente senza risposta alcuna perché in effetti non c’è alcuna risposta accettabile che possa esser data rispetto ad imposizioni verticistiche che tolgono alla piccola e media impresa in particolare, sempre blandita ma mai di fatto aiutata o quanto meno non ostacolata, una delle poche scelte che ancora le rimanevano".

Continua FINCO ribadendo che la fondamentale battaglia di civiltà contro gli infortuni sul lavoro necessita di provvedimenti che colgano il vero nodo che è costituito dalla qualificazione delle imprese (e, nelle opere pubbliche, delle Stazioni Appaltanti).

"Non possiamo non rilevare inoltre una assoluta schizofrenia per quanto riguarda la prevenzione sia della sinistrosità che del malaffare: da un lato infatti si richiede l’applicazione del “Contratto Unico"; dall’altro, si consente che una stessa impresa possa
aggiudicarsi un appalto e poi subappaltarne l’esecuzione al 100%, senza neanche curarsi più di rispettare il massimo ribasso del 20% tra appalto e subappalto, con buona pace della sicurezza e della qualità delle opere. È una logica grave ed inaccettabile, decisa peraltro ascoltando realmente  solo le parti sociali direttamente interessate al “Contratto Unico" di cui trattasi".

Sul punto, FINCO ribadisce la posizione già assunta da Fedecepicostruzioni sulle modifiche da apportare al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, "Non solo perché la previsione di un CCNL indicato dalla Stazione appaltante è rimasta, ma anche perché si aggrava il restringimento del mercato; un mercato che, dai dati ANAC, è già, per il 95%, in mano al 4% delle imprese e che ora vedrà il 93,8% degli appalti affidato senza gara aperta. Altro che “tutela” delle PMI e dello loro maestranze, c’è da temere per le sorti di imprese e manodopera specialistica".

 

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