Contributi a fondo perduto per le start-up: il provvedimento AdE

Chi ha presentato istanza riceverà il 100% di quanto richiesto. Il contributo erogato in conto corrente oppure usato in compensazione come credito d’imposta

di Redazione tecnica - 21/12/2021

Contributi a fondo perduto per le start up: con il provvedimento del 17 dicembre 2021, Prot. n. 2021/365798, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Contributi a fondo perduto per start up: il provvedimento dell'Ageniza delle Entrate

Ricordiamo che il contributo a fondo perduto è destinato ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018 e avviato l’attività nel corso del 2019. Il massimo importo erogabile è 1.000 euro, a fronte di un fondo complessivo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Due le opzioni per ricevere il CFP:

  • in compensazione come credito d’imposta, tramite modello F24, inserendo il codice tributo che sarà istituito con successiva risoluzione;
  • direttamente accreditato sul conto corrente indicato al momento della presentazione dell’istanza.

Il riferimento al provvedimento dell'8 novembre 2021

Nel provvedimento si legge che ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, la percentuale di cui al punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021 è pari al 100 per cento. In particolare, il citato provvedimento dell’8 novembre aveva stabilito che:

a) l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto poteva essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 9 novembre al 9 dicembre 2021;

b) successivamente al suddetto termine, l’Agenzia delle Entrate avrebbe definito la percentuale di riparto dei fondi disponibili, rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei contributi richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultasse inferiore al limite di spesa, la percentuale sarebbe stata pari al 100 per cento. Detta percentuale sarebbe resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

c) l’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, ovvero, in base a specifica scelta irrevocabile del beneficiario, il contributo è riconosciuto come credito d’imposta compensabile tramite modello F24.

Sulla base di questi presupposti, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è risultato inferiore alle risorse finanziarie disponibili, con il provvedimento del 17 dicembre si è stabilito che a ciascun beneficiario sarà riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, che abbia superato i controlli di cui al punto 4.1 (istanza non annullata/sostituita/scartata).

Riferimenti normativi e disciplina normativa

Infine, nel provvedimento sono stati inseriti:

  • riferimenti normativi;
  • disciplina normativa di riferimento

1. Riferimenti normativi del provvedimento

  1. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a);
  2. articolo 73, comma 4);
  3. Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
  4. Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

2. Disciplina normativa di riferimento

  1. Articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
  2. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 settembre 2021.
  3. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021.

 

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