Contributi GSE alle CER: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale
Una nuova Risoluzione del Fisco spiega quale trattamento fiscale applicare ai contributi erogati dal GSE ai membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili
Quale trattamento fiscale va riservato ai contributi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) costituite in forma di enti non commerciali, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del d.Lgs. n. 199/2021?
Contributi GSE ai membri CER: quale trattamento fiscale si applica?
A rispondere alla domanda è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 22 luglio 2024, n. 37/E, sul quesito di un Ente del Terzo Settore che ha chiesto appunto chiarimenti sulla rilevanza fiscale degli incentivi ricevuti dal GSE e distribuiti ai membri della CER. Questi incentivi comprendono la "Tariffa premio" e il "contributo ARERA", calcolati sull'energia condivisa. Secondo l'Associazione, tali somme non rappresentano profitti finanziari, ma benefici economici distribuiti ai membri in base all'energia autoconsumata.
In particolare secondo l'Associazione, gli incentivi erogati dal GSE e redistribuiti ai membri della CER andrebbero valutati fiscalmente in base alla natura del soggetto ricevente:
- se i membri sono persone fisiche, le somme non sono rilevanti ai fini reddituali;
- se i membri sono imprese, le somme concorrono a formare il reddito d'impresa.
Inoltre, l'Associazione sottolinea che tali somme non costituiscono utili per la CER, poiché sono incassate per conto dei membri che hanno dato mandato alla CER per la gestione della configurazione di autoconsumo. L'attività di condivisione di energia rinnovabile, rientrante tra quelle di interesse generale del Terzo Settore, non configura un profitto finanziario ma un esercizio di utilità sociale.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Nel rispondere, il Fisco ha ricordato che ai sensi dell'articolo 31 del d.Lgs. 199/2021, l'obiettivo principale delle CER è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai membri o alle aree locali, escludendo la realizzazione di profitti finanziari.
Questo il testo della disposizione:
«I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
- a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
- c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).»
Da questo punto di vista, l'attribuzione degli incentivi ai membri non costituisce distribuzione di utili.
Per quanto riguarda poi gli Enti del Terzo settore, il Codice di riferimento (d.Lgs. 117/2017) consente lo svolgimento di attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo. Da questo punto di vista, la restituzione delle somme ai membri della CER non viola il divieto di distribuzione degli utili, essendo tale attività considerata di interesse generale.
Inoltre, come già specificato in altri documenti dell’Agenzia in materia, ovvero la Risoluzione n. 18/E del 2021 e la risposta n. 37/2022, la CER, in qualità di referente, gestisce i rapporti con il GSE e incassa per conto dei membri gli incentivi relativi alla quota di energia eccedente l'autoconsumo istantaneo.
Dal punto di vista fiscale, solo il corrispettivo per la vendita di energia eccedente l'autoconsumo istantaneo è rilevante ai fini della tassazione. Queste somme, se attribuite ai membri, assumono rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, con il trattamento fiscale dipendente dalla loro natura (persone fisiche o imprese).
Solo l'eccedenza ha rilevanza reddituale
Ne deriva che la soluzione prospettata dall’istante è corretta: ai sensi dell’articolo 32 del d.Lgs. n. 199/2021, i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE».
In questo contesto, il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l'applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto, come delineato nella citata risoluzione n. 18/E del 2021 e nella risposta n. 37 del 2022.
Quindi tali somme sono rilevanti fiscalmente in capo ai singoli membri in base alla loro natura, rispettando i principi del Terzo Settore e la normativa vigente.
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