Contributo per riduzione canone di locazione: quando spetta
L’Agenzia delle Entrate specifica che il CFP può essere richiesto solo per contratti in essere al 29 ottobre 2020 rinegoziati a partire dal 25 dicembre 2020
Il contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione e Decreto Ristori: qual è la finestra temporale per l’applicazione dell’articolo 9-quater del Dl n. 137/2020, rubricato “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”?
CFP per riduzione affitto: quando spetta
Il dubbio nasce dal quesito posto da un istante all’Agenzia delle Entrate, tema della risposta n. 13/2021: il contribuente, residente all’estero, ha sottoscritto nel 2015 un contratto di locazione come locatore di un immobile a uso abitativo con canone annuo pari a 6.600 euro.
Il contratto è stato oggetto di due rinegoziazioni:
- la prima, relativa al periodo dal 23 giugno 2020 al 22 giugno 2021, con la quale è stato ridotto l'importo del canone annuo a 1.800 euro;
- la seconda, riguardante il periodo dal 23 giugno 2021 al 22 luglio 2022, con cui è stata confermata la riduzione prevista con la prima rinegoziazione.
Da qui la domanda: tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 9-quater del Dl n. 137/2020 (decreto “Ristori”), e che il contratto al 29 ottobre 2020 era attivo, il contributo può essere richiesto a partire da quella data oppure no?
Contributi a fondo perduto per diminuzione affitto: la risposta del Fisco
L’Agenzia delle Entrate ha per prima cosa ricordato quanto disposto dall'articolo 9-quater del Dl n. 137/2020. Esso stabilisce che “per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29/10/2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore”. Tale rinegoziazione va comunicata in via telematica, all'Agenzia delle Entrate.
Attenzione però, perché è necessario rispettare alcune condizioni:
- il contratto di locazione deve essere oggetto di “una o più rinegoziazioni” in diminuzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso;
- tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge istitutiva del contributo).
Quindi la norma è in vigore dal 25 dicembre 2020, in quanto introdotta dalla legge di conversione n. 176/2020 e il contributo, come specificato con provvedimento del 6 luglio 2021, può essere richiesto:
- se il rapporto locatizio sussiste alla data del 29 ottobre 2020;
- per i soli locatori che, dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, hanno ridotto il canone per tutto o per parte dell'anno 2021.
Nel caso in esame, dato che il contratto era attivo al 29 ottobre 2020, la “seconda” rinegoziazione relativa al periodo dal 23 giugno 2021 al 22 luglio 2022, soddisfa il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo. Considerato che il locatore aveva presentato un’istanza di accesso al contributo rigettata perché si riferiva alla data del 29 ottobre 2020, per richiedere il CFP dovrà inviare in un’istanza in autotutela in cui allegare la documentazione comprovante la rinegoziazione del canone di locazione e una nota che specifichi i motivi dell'errore.
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