Contributo Superbonus 2024: come accedervi

Approvato il modello per la richiesta di contributo a fondo perduto per gli interventi edilizi agevolati eseguiti tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024

di Redazione tecnica - 20/09/2024

Arriva l’ok del Fisco al modello e alle istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto relativo al Superbonus 70% per il 2024.

Superbonus 2024: il provvedimento del Fisco sul contributo a fondo perduto

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 settembre 2024, prot. n. 360503, vengono approvati il modello e le relative istruzioni utilizzabili per richiedere il contributo a fondo perduto in relazione a spese per interventi edilizi, sostenute nel 2024 e che beneficiano di una detrazione del 70%.

Il contributo, previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.L.. n. 212/2023 (c.d. “Decreto Superbonus”), è destinato a contribuenti a basso reddito e ai condomìni per lavori eseguiti su parti comuni, a condizione che il SAL al 31 dicembre 2023 sia di almeno il 60%.

Le domande vanno presentate esclusivamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell'area dedicata, dal richiedete o da un intermediario delegato, entro il 31 ottobre 2024.

Contributo Superbonus 2024: soggetti beneficiari

Il contributo è destinato ai soggetti che abbiano sostenuto spese per interventi Superbonus (articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del D.L. n. 34/2020) tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024, a condizione che al 31 dicembre 2023 abbiano completato almeno il 60% dei lavori. 

La misura è destinata a soggetti il cui reddito non sia superiore ai 15mila euro, come previsto dall’art. 119, commi 8-bis e 8-bis.1.

Inoltre, come specificato nel DM MEF del 6 agosto 2024, il contributo è riservato:

  • alle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;
  • ai detentori dell’immobile oggetto degli interventi, per i quali è riconosciuta una detrazione pari al 70% delle spese.
  • ai condomìni, per lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici.

L’importo del contributo viene determinato sulla base delle spese rimaste a carico del richiedente, non coperte dalla detrazione Irpef o dallo sconto in fattura derivante dalla cessione del credito, e su un massimale di 96mila euro.

Presentazione delle domande

La domanda va presentata in via telematica, sul sito del Fisco, direttamente dal beneficiario oppure tramite un suo intermediario delegato.

Nella domanda è necessario allegare:

  • il codice fiscale del richiedente;
  • il codice fiscale del de cuius, se il richiedente è un erede;
  • il codice fiscale del rappresentante legale, in caso di beneficiari minorenni o interdetti;
  • le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari per il contributo.

L'istanza si articola in tre sezioni principali.:

  • nel quadro A vanno indicati i dati catastali dell'immobile;
  • il quadro B è suddiviso in due parti: la prima per i codici fiscali dei membri del nucleo familiare e i loro redditi del 2023, la seconda per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024, compreso il primo bonifico eseguito;
  • il quadro C riepiloga i dati necessari per il calcolo del contributo.

Si attende conferma sulla data dalla quale sarà possibile invaire le domande, che andranno presentate comunque entro il 31 ottobre 2024.

Seguirà la fase di verifica e controllo da parte del Fisco sulla legittimità di accesso al contributo, che sarò versato sul conto bancario o postale del beneficiario.

L’importo del contributo terrà conto non soltanto della spesa rimasta a carico del contribuente, ma anche della percetuale di suddivisione delle risorse stanziate, pari a 16.441.000 euro, che saranno distribuite in proporzione al numero di domande ricevute. Tale percentuale sarà comunicata tramite apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che verrà emanato entro il 30 novembre 2024.

Infine, il Fisco specifica che, qualora il contributo erogato risultasse non spettante, in tutto o in parte, l’Agenzia potrà procedere al recupero, in conformità con l’articolo 38-bis del d.P.R. n. 600/1973, ferma restando la possibilità per il contribuente di restituire spontaneamente le somme indebitamente percepite.

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