Controlli nei cantieri edili, anche la proprietà privata è accessibile agli ispettori
Impedire all'organo di vigilanza di verificare la corretta esecuzione dei lavori edili e il rispetto delle norme di sicurezza è in contrasto con le norme che prescrivono tali controlli
L’area destinata a cantiere edile, anche se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate. Si tratta invece di un luogo aperto al pubblico, a cui gli ispettori del lavoro possono accedere liberamente senza chiedere alcuna autorizzazione.
Controlli nei cantieri edili privati: ok dalla Corte d'Appello
Ne parla l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), in un comunicato stampa a commento dell’importante sentenza della Corte d’Appello di Lecce, la n. 502/2022, che ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza emessa nel 2017 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, nei confronti dei proprietari di un’abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili impiegando manodopera in nero.
I fatti in esame risalgono al 2016, quando alcuni ispettori hanno effettuato un controllo nel giardino di un’abitazione nella quale erano in corso dei lavori edili. Alla presenza del proprietario, era stato accertato che, su sei operai impiegati nei lavori, cinque erano irregolari. All’ispezione era seguito un provvedimento di ingiunzione, rispetto al quale il proprietario dell’immobile aveva proposto ricorso. In primo grado, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro (sentenza n. 1267/2020) aveva accolto l’opposizione e aveva annullato il provvedimento dell’ITL, ritenendo che i luoghi di privata dimora vadano esclusi dal “potere di ispezione”.
Tutela del lavoro e della sicurezza
A distanza di un anno e mezzo, i giudici d’Appello hanno ribaltato la sentenza, riaffermando la piena legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale: impedire all'organo di vigilanza di effettuare la verifica della corretta esecuzione dei lavori edili, autorizzati dall'autorità amministrativa, e il rispetto delle norme che tutelano il lavoro e la sicurezza, sarebbe stato in contrasto con le varie norme che prescrivono tali controlli (tra cui l’art. 8 del D.P.R. n. 520/1955).
Infine, si legge nella sentenza che “secondo consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, l’autorità amministrativa non è tenuta, nell’ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall’intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto nel caso di specie”.
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