Convenzioni quadro Consip: ANAC sull'obbligo di adesione

La facoltà di non aderire alla convenzione è possibile quando è finalizzata alla razionalizzazione di spesa e a risparmi maggiori, e va adeguatamente motivata dalla SA

di Redazione tecnica - 12/11/2024

Fermi restando gli obblighi, in materia di contenimento della spesa, di utilizzo per le PA di convenzioni quadro, sussiste per le stazioni appaltanti l’ipotesi eccezionale e adeguatamente motivata di attivare autonomi strumenti di negoziazione.

Questa possibilità infatti è consentita solo se adeguatamente motivata dalla stessa SA, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali/quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro e fermo restando in ogni caso l’obbligo, per la stessa, di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza.

Convenzioni quadro: le deroghe all'obbligo di adesione

È questo in sintesi il Parere di funzione consultiva ANAC del 16 ottobre 2024, n. 54, in risposta a una SA che chiedeva se fosse possibile indire una gara su Sdapa senza aderire alla convenzione quadro Consip per un servizio non identico ma analogo e che avrebbe comportato costi decisamente superiori.

Sul punto, ANAC ha richiamato preliminarmente l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), convertito in legge n. 135/2015, secondo cui:

“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”.

La norma è stata oggetto di interpretazione sia da parte del Consiglio di Stato che del MIT, per cui risulta dirimente la previsione di cui al quarto periodo del comma 1, secondo cui la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26, non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando:

  • il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.;
  • a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Ok alla deroga se i risparmi sono maggiori

Allo stesso modo, la disposizione legittima l’indizione di procedure miranti a conseguire razionalizzazione di spesa e risparmi maggiori rispetto a quelli conseguibili con l’adesione al programma di razionalizzazione di cui richiamato articolo 26.

Spiega l’Autorità che la disposizione per un verso conferma il carattere non pienamente vincolante del ricorso alle convenzioni-quadro e, per altro verso, consente la ricerca da parte delle amministrazioni di opzioni negoziali alternative, obbligando quelle che abbiano deliberato di procedere in modo autonomo agli acquisti di proprio interesse, a trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza.

Dunque, laddove risulti adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica connessa alla scelta della stazione appaltante di approvvigionarsi in modo autonomo dei servizi, la decisione è conforme alle prescrizioni di cui al richiamato articolo 1 del d.l. 95/2012.

Ne deriva quindi che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la possibilità per la stazione appaltante di attivare autonomi strumenti di negoziazione, va ritenuta quale ipotesi “eccezionale” alla luce dell’obbligo, ex lege previsto, di approvvigionarsi mediante convenzione-quadro.

Essa è consentita solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali/quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle predette convenzioni-quadro e fermo restando in ogni caso l’obbligo, per la stessa, di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza.

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