Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (CSE): ruolo e compiti
La centralità dell’azione di coordinamento del CSE nel cantiere: chi fa cosa, dove, quando ed in virtù di quale mandato
Mappa concettuale
Abbiamo già descritto nel titolo del pezzo, in sintesi, il contenuto di questi documenti che possiamo riepilogare anche nella mappa concettuale sottostante:
Mettiamo lo stesso percorso logico anche sotto forma di elenco puntato che ne definisce forse meglio l’ordine e la priorità:
Accertare in occasione di una visita in cantiere o in occasione di una riunione di coordinamento:
- CHI FA: impresa appaltatrice, subappaltatrice, subaffidataria, lavoratore autonomo, ecc.;
- COSA FA: quali tipi di lavorazione;
- DOVE: localizzazione spaziale all’interno del cantiere;
- QUANDO: localizzazione temporale;
- IN VIRTU’ DI QUALE MANDATO: vuol dire identificare chi è in cantiere e dietro quale comunicazione o autorizzazione se necessaria.
Ricordiamoci sempre che con la L. 113/18, i reati per subappalto non autorizzato (art. 25) sono passati da “contravvenzione” a “delitto” inasprendo fortemente le pene.
- DOVE E QUANDO: rispondono ad un’esigenza di definire uno sfasamento spazio-temporale fra i soggetti in campo in modo da limitare il rischio interferenziale e quindi minimizzare il rischio in senso generale.
Identificare, chi sta facendo cosa, dove e quando, secondo quali comunicazioni/autorizzazioni, quale è il personale impiegato, i mezzi e le attrezzature presenti, nonché dare evidenza delle indicazioni operative impartite, sia di carattere tecnico, che economico, che di sicurezza, ma anche di tutto ciò che può risultare utile a descrivere la situazione del cantiere, lo stato di avanzamento dei lavori e ciò che può influire sul regolare svolgimento degli stessi, è sempre opportuno e dovuto non solo per dare riscontro dell’attività di monitoraggio e coordinamento effettuata, ma anche per tracciare, scrivere la storia dell’opera.
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