Gazzetta Ufficiale: Pubblicato il decreto-legge con il superamento della fase emergenziale
Coronavirus Covid-19: Sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge per il superamento della fase emergenziale che termina il 31 marzo 2022
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”
Con il decreto-legge è stabilito che il 31 marzo cesserà lo
stato di emergenza Covid-19.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni
step
- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali
Con il decreto-legge è stabilito anche quanto segue:
- obbligo di mascherine - Viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- fine del sistema delle zone colorate;
- capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
- protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute
Indice degli argomenti
Accesso al luogo di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).
Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in
merito alla gestione dei casi di positività:
Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per
l'infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa
sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e
docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni
utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto
con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto
giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test
antigenico rapido o molecolare o un test antigenico
autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è
attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione
professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le
attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni
che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle
mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un
soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto
giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test
antigenico rapido o molecolare o un test antigenico
autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è
attestato con autocertificazione.
L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado,
secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e
formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid,
possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica
digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica
che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in
classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Personale Covid
Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle
lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono
disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già
stanziate.
Strutture dell’emergenza
Il decreto inoltre stabilisce
- Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
- Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni.
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Documenti Allegati
Decreto-legge 24/03/2022, n. 24Link Correlati
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