Corrispettivi per servizi di ingegneria e architettura: precisazioni dal CNI
La circolare fa seguito al Comunicato del Presidente dell'ANAC sull’adeguamento dei corrispettivi ai sensi del D.L. n. 50/2022
A seguito del recente comunicato del Presidente dell’Anac dell’8 novembre 2022, relativo alla determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emanato la Circolare del 18 novembre 2022, n. 973 contenente alcuni chiarimenti al riguardo.
Corrispettivi servizi ingegneria e architettura: chiarimenti sull'adeguamento prezzi
Ricordiamo che con il Comunicato della Presidenza è stato precisato che, in fase di determinazione dei corrispettivi per l’affidamento dei SIA, “non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e relativi corrispettivi” – calcolati secondo il D.M. 17 giugno 2016 – “ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi”.
Ciò significa che anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti sono da considerare come attività aggiuntive, da remunerare in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.
La circolare del CNI
Sul punto, il CNI ha ritenuto opportuno dare indicazioni sulla determinazione dei corrispettivi dovuti per le attività relative alla progettazione ed alla direzione lavori in conseguenza dell’aggiornamento dei prezzi.
Qualora l’aggiornamento dei prezzi intervenga precedentemente all’aggiudicazione dei lavori, il corrispettivo dovuto è quello derivante dall’applicazione delle aliquote QbIII.03 “Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera” e QbIII.04 “Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma” della Tavola Z-2, D.M. 17 giugno 2016, sul nuovo importo delle opere.
Per quanto riguarda la Direzione lavori, il corrispettivo dovuto per le aliquote Qcl.01 “Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione” e Qcl.09 “Contabilità dei lavori a misura” e Qcl.10 “Contabilità dei lavori a corpo” andrà calcolato sul consuntivo lordo comprensivo degli incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi unitari; per le attività progettuali intervenute in fase di esecuzione connesse all’adeguamento dei prezzi, il corrispettivo sarà dato dall’applicazione dell’aliquota Qcl.07 “Variante delle quantità del progetto in corso d’opera”.
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