Costi manodopera: casi di esclusione dall'offerta economica
Il Tar Liguria richiama i casi previsti dall'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti in cui è possibile omettere i costi della manodopera e della sicurezza del personale
Un appalto per la sola fornitura di prodotti non implica che l'operatore debba indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Costi manodopera e offerta economica: casi di esclusione
Come spiega il TAR Liguria con la sentenza n. 332/2022, si applica quanto previsto nell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), ovvero che rimangono escluse dall’indicazione dei costi della maodopera le forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Con questi presupposti, il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da un operatore contro l’aggiudicazione di un appalto sulla base del fatto che il concorrente aggiudicatario non avrebbe indicato nell’offerta i costi relativi alla manodopera e alla sicurazza.
La sentenza del TAR
Il TAR ha appunto ricordato che l’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 esclude le forniture senza posa in opera dall’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera, come pure gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
L’appalto in esame si qualifica come fornitura senza manodopera e non come appalto misto di fornitura e servizi, né tantomeno come fornitura con posa in opera, in quanto si tratta di una semplice fornitura di prodotti ad enti sanitari. Ciò implica che l’appalto in esame, avendo natura di mera fornitura, è escluso dal perimetro applicativo dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016.
Non solo: la lex specialis non imponeva ai partecipanti la specificazione dei costi della manodopera e anche qualora quest’obbligo fosse stato introdotto, l’omissione di tale adempimento (non prescritto, appunto, dall’art. 95, comma 10, cit.) non avrebbe potuto essere sanzionata con l’espulsione, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.
Costi della sicurezza: casi in cui possono essere omessi
Stesso discorso per i costi relativi alla sicurezza: l’amministrazione non può espellere da una gara per l’appalto di forniture il miglior offerente solo perché questo abbia commesso un errore nell’indicazione dei costi sostenuti per la sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione ad un prodotto fabbricato nel proprio stabilimento ed offerto senza posa in opera. Questo perché si tratta di una voce “interna alla dimensione aziendale dell’offerente e alla linea di produzione dalla quale origina il prodotto finito da fornire”, che “non integra…né una manifestazione volitiva, né la violazione sostanziale di un precetto che, seppur contra legem, l’amministrazione ha posto a tutela del generale interesse alla corretta osservanza della normativa di sicurezza sul luogo di lavoro”.
Verifica di anomalia dell'offerta aggiudicatario: facoltativa o obbligatoria?
Infine, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la verifica di anomalia, nei casi in cui non sia obbligatoria, costituisce una facoltà dell’Amministrazione, espressione di un apprezzamento ampiamente discrezionale. Pertanto, la determinazione di non attivare il procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta risultata vincitrice della gara non richiede un’espressa motivazione e risulta sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.
Nel caso in esame, nessuno degli elementi segnalati dalla ricorrente si rivela sufficiente a manifestare una chiara illogicità della scelta compiuta dall'aggiudicataria: trattandosi di mera fornitura senza posa, gli oneri della manodopera non formavano oggetto di separata indicazione, mentre quelli per la sicurezza non hanno inciso sul corrispettivo. Il ricorso è stato quindi respinto, confermando che in caso di appalto senza fornitura di manodopera i costi del personale e della sicurezza possono non essere inclusi nell’offerta economica.
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