Costi della manodopera: non sempre sono ribassabili
Consiglio di Stato: quando il Disciplinare di gara esclude esplicitamente questa possibilità, il ribasso sui costi del personale non è ammissibile
Sebbene i costi della manodopera non siano in assoluto insuscettibili di ribasso, non è corretta la valutazione di una Stazione appaltante che aggiudica un affidamento a un OE che presenti un’offerta con un forte ribasso sui costi del personale, quando il disciplinare di gara esclude invece esplicitamente questa possibilità.
Ribasso costi della manodopera: il no del Consiglio di Stato
Si ritorna a parlare di ribasso sui costi della mandopera nella sentenza del Consiglio di Stato del 12 novembre 2024, n. 9084, con la quale è stato accolto il ricorso di un concorrente contro l'aggiudicazione in favore di un altro operatore che aveva proposto un ribasso pari a quasi il 50% sui costi della manodopera, accettato dalla SA nonostante il disciplinare di gara lo avesse espressamente vietato.
Il TAR aveva invece giudicato legittimo l’operato della SA, ribadendo che “i costi della manodopera non sono in assoluto insuscettibili di ribasso e pertanto non doveva essere esclusa la controinteressata per aver indicato, nella propria offerta economica, un costo della manodopera inferiore di oltre 200.000 Euro rispetto al costo indicato dalla Stazione appaltante e non ribassabile”. Per il giudice di primo grado, alla luce dell’art. 108, comma 9, del d. lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) interpretato in combinato disposto con l’art. 41, comma 14, stesso codice, i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, tanto più che la controinteressata si è giustificata spiegando “di potersi giovare di economie di scala”.
No al ribasso se espressamente vietato dal disciplinare di gara
Una tesi totalmente disattesa da Palazzo Spada, che ha accolto l’appello, evidenziando la palese sottostima del costo del lavoro, in violazione del Disciplinare di gara a mente del quale “I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso".
Spiega il Consiglio che, anche quando il ribasso dei costi relativi alla manodopera fosse consentito dalle norme primarie, l’esplicita ed inequivoca previsione di segno contrario portata dalla non impugnata lex specialis non consentiva la presentazione di un’offerta riportante un simile ribasso.
Il parametro normativo invocato dalla ricorrente, pienamente valido ed efficace, era dunque costituito anzitutto dal Disciplinare. Tale parametro è espressivo della volontà della stazione appaltante di connotare la specifica disciplina della gara nel senso di escludere dalla dinamica dei ribassi la componente relativa al costo della manodopera. Conseguentemente, l’offerta dell’aggiudicataria andava esclusa perché non conforme, sul punto, alla lex specialis.
L’appello è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara, e dichiarata l’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, con subentro della ricorrente nel contratto stesso.
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