Costi manodopera: l’offerta economica è immodificabile
Lo ricorda il Tar Toscana: non è possibile cambiare il costo del personale, voce essenziale nell’offerta economica
Costi manodopera e offerta economica: la voce indicata in fase di gara è immodificabile, pena annullamento l'esito della procedura.
Costi manodopera: l'offerta economica è immodificabile
Lo ha stabilito il Tar Toscana, III sez., con la sentenza n. 1462/2021, pronunciandosi sul ricorso presentato da un’azienda a seguito dell’aggiudicazione di un appalto in favore di un R.T.I., lamentando che il costo della manodopera era stato modificato in sede di verifica di anomalia dell’offerta.
Il caso riguarda l’affidamento di un servizio i cui costi di manodopera, sono stati inzialmente valutati dall’aggiudicataria per un dato importo, corrispondente all'utilizzo di 29 figure. In sede di verifica di anomalia dell’offerta la concorrente ha invece segnalato, per la stessa cifra, 27 unità di personale, mentre i costi delle due restanti sono stati “spalmati” nella voce “Spese generali”.
Secondo la parte ricorrente, tale procedimento ha violato gli artt. 32, comma 4, 56, 59, 80 comma 5 lett. c bis, 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016; essa sia è tradotta in un’offerta indeterminata, perché non è chiaro se la volontà sia quella espressa nell’offerta economica o quella espressa nel giustificare l’anomalia dell’offerta. In questo modo quindi si configurerebbe l’inammissibile rettifica di un elemento essenziale dell’offerta economica, quale è la voce relativa al costo del personale impiegato per eseguire l'appalto.
Modifica costi mandopera: la sentenza del TAR
Il TAR ha accolto la censura e ha richiamato un consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui "la modifica, contenuta nelle giustificazioni, dei costi della manodopera comporta un'inammissibile rettifica, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell'anomalia, di un elemento costitutivo essenziale dell'offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell'importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo, come imposta dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016".
Le spese generali, se congrue, non vanno specificate singolarmente
Rispetto invece a ciò che è indicato come “Spese generali”, il tribunale amministrativo ha specificato che:
- non è necessaria una indicazione analitica delle singole voci di costo confluenti nella spesa generale, ma è sufficiente una previsione dei costi complessivi che la alimentano;
- non occorre produrre documentazione probatoria di ciascuna delle voci di costo che compongono la spesa generale, fatti salvi i casi in cui l’importo previsto per spese generali appaia esiguo oppure vi siano elementi sintomatici di incongruità dell’importo stesso.
Considerato quindi che i costi della manodopera rappresentano una voce essenziale e, soprattutto, immodificabile, dell’offerta economica, il ricorso è stato accolto.
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