Costi della manodopera: il TAR sulla congruità e immodificabilità dell'offerta
Il ribasso sui costi non è elemento che costringe la stazione appaltante ad avviare il procedimento di anomalia dell'offerta, che per altro non è modificabile
Il ribasso percentuale del costo della manodopera rispetto alla stima effettuata dalla stazione appaltante non rappresenta elemento sufficiente in sé per procedere alla verifica di anomalia dell’offerta, né costituisce un fatto idoneo a comprovare l’irragionevolezza della diversa valutazione compiuta dalla stazione appaltante.
Difatti, è possibile che il costo proprio del singolo concorrente, sopportato per la manodopera, sia diverso dal costo medio stimato dall'amministrazione e, inoltre, la determinazione di procedere alla verifica di congruità nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto è rimessa alla discrezionalità della SA, non sindacabile dal giudice amministrativo.
Costi della manodopera e immodificabilità dell'offerta: la sentenza del TAR
Torna a parlare di costi della manodopera e di immodificabilità dell'offerta tecnica il TAR Campania con la sentenza del 9 dicembre 2024, n. 6898, respingendo il ricorso relativo a una procedura aperta per l'affidamento di una fornitura, presentato da un operatore che era stato escluso perché l'offerta tecnica era carente di un requisito che aveva cercato di integrare in sede di soccorso istruttorio.
In particolare, il ricorrente aveva contestato che:
- il provvedimento di esclusione era viziato da incompetenza, non essendo stato disposto dal RUP, ma esso costituiva solo una mera presa d'atto da parte della SA sulla scelta della Commissione di gara;
- il provvedimento di esclusione avrebbe messo ingiustamente in evidenza una violazione del principio di immodificabilità dell'offerta tecnica;
- la SA non avrebbe avviato il subprocedimento di valutazione della congruità dei costi della manodopera dell'aggiudicataria su uno dei due lotti della procedura.
Provvedimento di esclusione: da chi va disposto
Tutte tesi respinte dal giudice amministrativo: per prima cosa, il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione, disposto dal Direttore Generale della Stazione Appaltante che ha fatto proprio, richiamandolo, il contenuto del verbale nel quale la commissione ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti minimi. È, dunque, alla determina che va ricondotto l’effetto espulsivo, in coerenza con la ricostruzione giurisprudenziale della portata applicativa dell’art. 77 del vecchio codice dei contratti sulle competenze del RUP – quindi della S.A. – e della commissione di gara, la quale ha agito, tra l’altro, in conformità a quanto specificamente stabilito dal disciplinare di gara.
Offerta tecnica: non sanabile con il soccorso istruttorio
In riferimento alla carenza dell’offerta tecnica della ricorrente e all’inammissibile contenuto “integrativo” attribuito dalla commissione di gara, le motivazioni contenute nel verbale e riguardanti l'esclusione sono fondate, riscontrandosi una violazione del divieto di integrazione dell’offerta prodotta in gara, con la produzione di nuova documentazione inerente un requisito tecnico minimo previsto a pena di esclusione.
Si configura, sottolinea il TAR, una inammissibile integrazione postuma dell’offerta, in quanto tale violativa del principio della par condicio dei partecipanti ad una procedura di evidenza pubblica.
Congruità manodopera: la discrezionalità della SA nella verifica dell'anomalia dell'offerta
Infine, in riferimento alla contestazione sulla mancata valutazione della congruità dei costi della manodopera su uno dei due lotti, non può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo la quale il ribasso del costo della manodopera effettuato dall’aggiudicataria rispetto alla stima effettuata dalla S.A. costituirebbe un evidente indice probatorio e un elemento specifico dell’anomalia dell’offerta che avrebbe reso doverosa, ex art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, la conseguente verifica di anomalia.
Spiega il giudice che la misura dell’indicato ribasso non può ritenersi, di per sé, elemento sufficiente a fondare la necessità di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta né, d’altro canto, essa costituisce fatto idoneo a comprovare l’irragionevolezza della diversa valutazione compiuta dalla S.A.
Questo perché, spiega il TAR, è possibile che il costo “proprio” del singolo concorrente, sopportato per la manodopera, sia diverso dal costo medio previsto; ma, soprattutto, la determinazione dell'amministrazione di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto è rimessa alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che in questo caso è stata giudicata insindacabile perché non incongrua nè illogica.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione e l'aggiudicazione in favore della controinteressata.
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