Costo della manodopera e CCNL: interviene ANAC

Un nuovo parere di precontenzioso dell’Anticorruzione chiarisce la possibilità di applicazione di un contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) diverso da quello previsto dalla stazione appaltante

di Redazione tecnica - 06/09/2024

Tutela” è una delle parole chiave sulla quale il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) si è voluto soffermare, attraverso strumenti e procedure (clausole sociali, valorizzazione dei CCNL e lotta ai “contratti pirata”) finalizzate alla protezione dei lavoratori e delle imprese.

All’interno del concetto di tutela giocano un ruolo fondamentale il costo della manodopera e il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL). Argomenti che, dalla pubblicazione del nuovo Codice dei contratti, hanno ricevuto un fiume di interventi da parte della giurisprudenza, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Costo della manodopera e CCNL: cosa dice il Codice dei contratti

La querelle che ha visto impegnati operatori e studiosi ha riguardato la ribassabilità dei costi della manodopera e l’utilizzo di CCNL differenti da quello indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara. Su questo tema l’ultimo intervento in ordine temporale è arrivato da ANAC con l’interessante parere di precontenzioso di cui alla delibera 30 luglio 2024, n. 392 che fornisce indicazioni precise su cosa deve fare la stazione appaltante.

Prima di entrare nel merito del parere ANAC, come sempre è opportuno inquadrare la normativa di riferimento e gli articoli del Codice dei contratti che interessano l’argomento. In particolare:

  • l’art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) che da una parte prevede come previsione generale l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona ella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto, dall’altra consente agli operatori economici di indicare nella propria offerta il differente contratto che essi applicano, purché però assicuri le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente;
  • l’art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) che al comma 13, primo periodo dispone “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali” e al comma 14 “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”;
  • l’art. 110 (Offerte anormalmente basse) che in relazione al procedimento di verifica di anomalia dell’offerta non ammette giustificazioni:
    1. in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
    2. in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
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