Costo della manodopera e CCNL: interviene ANAC
Un nuovo parere di precontenzioso dell’Anticorruzione chiarisce la possibilità di applicazione di un contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) diverso da quello previsto dalla stazione appaltante
Costo della manodopera e CCNL: cosa dice ANAC
Nel nuovo caso trattato dall’Anticorruzione siamo di fronte a due CCNL differenti. Secondo ANAC “La verifica dell’equivalenza delle tutele economiche richiede che sia accertato che l’aggiudicatario, pur applicando un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara, garantisca al personale impiegato nell’appalto la medesima retribuzione globale annua prevista dal CCNL indicato nel bando”.
ANAC, infatti, evidenzia come il CCNL indicato dalla Stazione appaltante non è vincolante e che il Codice salvaguarda la libertà di scelta dell'operatore economico nell'applicare un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato nel bando, gravandolo, tuttavia, dell'onere di dimostrare che tale scelta non pregiudichi i diritti economici e normativi dei lavoratori, compresi quelli in subappalto. In tale evenienza, prima di procedere all’aggiudicazione, la Stazione appaltante acquisisce dall’operatore economico e verifica con le modalità di cui all’art. 110 del Codice, la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative.
Nonostante il citato art. 11 del Codice si limiti a richiedere solo all’aggiudicatario prima di procedere all’aggiudicazione la dichiarazione di equivalenza delle tutele, ANAC, nella Relazione illustrativa al bando tipo 1/2023, ha osservato che le stazioni appaltanti sono sempre tenute ad operare la verifica di congruità dell’offerta e che in questa sede, gli operatori economici (non solo l’aggiudicatario) potrebbero essere chiamati a giustificare l’eventuale ribasso offerto sul costo della manodopera e le relative giustificazioni potrebbero riguardare anche l’applicazione di un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, con conseguente necessaria anticipazione della valutazione di equivalenza.
Per tali ragioni, all’interno del bando tipo 1/2023 è previsto l’inserimento nella busta dell’offerta tecnica della dichiarazione di equivalenza delle tutele e dell’eventuale documentazione a supporto (precisando, nella Relazione illustrativa, che in caso di mancata presentazione, la Stazione appaltante dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione).
ANAC ha, dunque, confermato la possibilità di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante che, di contro, è tenuta ad accertare che lo stesso garantisca al personale impiegato nell’appalto lo stesso trattamento economico previsto dal CCNL indicato nel bando, in relazione alle componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare annuale: indennità di contingenza;
- Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.
Nel caso in cui la Stazione appaltante accerti l’assenza dell’equivalenza economica, è tenuta ad escludere l’operatore economico dalla procedura di gara. Questo anche nel caso in cui il CCNL proposto dall’offerente contenesse tutele di maggior favore. In ogni caso, infatti, la stazione appaltante è tenuta a verificare l’equivalenza delle tutele economiche.
Concludendo ANAC “Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che la Stazione appaltante non può pretendere l’applicazione del CCNL indicato nel bando di gara, ma è tenuta a verificare che l’aggiudicatario, pur utilizzando un diverso CCNL, garantisca al personale impiegato nell’appalto tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. In relazione alla valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche, la Stazione appaltante è tenuta ad accertare che il CCNL indicato dal concorrente garantisca lo stesso trattamento economico previsto dal CCNL indicato nel bando, in relazione alle componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale: indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste, pena l’esclusione dalla procedura di gara”.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 30 luglio 2024, n. 392IL NOTIZIOMETRO