Costruzione piscina: basta una SCIA?
Ecco la sentenza del TAR Campania in merito alla realizzazione di una piscina senza permesso di costruire
La piscina è una pertinenza e la sua costruzione rientra fra le attività di edilizia libera? Oppure per la sua realizzazione è necessario un permesso di costruire? Un dubbio abbastanza frequente che il Tar Campania, Sezione Settima, ha chiarito con la sentenza n. 5658/2021, richiamando l’orientamento giurisprudenziale in merito.
Costruzione piscina e titolo edilizio: la sentenza del TAR
Nel caso in esame, una struttura ricettiva aveva comunicato la realizzazione di una piscina, previa autorizzazione paesaggistica del Comune e della Soprintendenza ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, in zona tipizzata come D2 (insediamenti produttivi per attività turistico ricettiva esistente), tramite D.I.A. (Denuncia Inizio Attività).
Alla piscina sarebbe stato annesso un volume tecnico, destinato a contenere le apparecchiature per il ricircolo ed il trattamento dell’acqua contenuta nella piscina stessa.
Il Comune ha però respinto la DIA e ordinato la sospensione dell’inizio attività perché per la costruzione della piscina:
- non è applicabile l’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, inerente le attività di edilizia libera, non soggette a permesso di costruire;
- la piscina non rappresenta una pertinenza, ma una costruzione a sé che modifica stabilmente lo stato dei luoghi.
Nonostante la struttura ricettiva si sia opposta al provvedimento di sospensione, il giudice amministrativo ha confermato quanto deciso dall’Amminsitrazione Comunale, respingendo il ricorso.
Permesso di costruire per una piscina
In particolare, nella sentenza viene sottolineato che non viene messa in discussione l’eventualità di realizzare una piscina, rientrante tra l’altro in zona tipizzata D2 che, secondo l’art. 35, comma 3 delle N.T.A. del PRG comunale, consente “interventi per la realizzazione di spazi attrezzati (giardini e solarium) e di impianti sportivi scoperti (piscine, tennis, minigolf, bocce) con i volumi relativi ai servizi indispensabili (spogliatoi, docce, servizi igienici); quello che viene messo in discussione è il titolo idoneo alla realizzazione, che non dovrebbe essere una semplice DIA, quanto piuttosto il permesso di costruire: “mentre nessun dubbio può residuare circa l’ammissibilità della realizzazione della piscina ai sensi dell’art. 35 delle Norme di Attuazione del PRG del Comune, altrettanto pacifica è la circostanza che la sua realizzazione sia assoggettata a previo rilascio di permesso di costruire”.
La piscina non è una pertinenza
Il giudice infatti rileva che la piscina non ha natura “pertinenziale, strumentale e funzionalmente non autonoma” perché, come confermato dalla giurisprudenza in merito, “tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede”.
Non solo: sono sottoposte a permesso di costruire le installazioni di manufatti che realizzino una trasformazione permanente dello stato dei luoghi. Del resto, l’impianto piscina “è strutturalmente destinata in modo durevole a servizio dell’edificio”.
Piscina e attività edilizia libera
Infine considerando il contesto e della vocazione dell’edificio
a cui la piscina accede, non può ritenersi
applicabile l’art. 6 comma 1 lettera
e-quinquies D.P.R. 380/2001 che include
tra le attività di edilizia libera quelle volte alla realizzazione
di “aree ludiche senza fine di lucro e gli elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici”.
La piscina infatti è al servizio di struttura turistico-ricettiva
il cui fine di lucro non può essere messo in
dubbio e la cui realizzazione comporta, tra l’altro, un solaio in
laterocemento chiuso su quattro lati e la creazione di un
volume tecnico.
È quindi un dato di fatto che in questo caso la realizzazione della
piscina richieda il rilascio del permesso di costruire.
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Sentenza TAR Campania 31 agosto 2021, n. 5658IL NOTIZIOMETRO