Gazzetta Ufficiale: Pubblicato la legge di conversione del d.l. sul superamento della fase emergenziale
Covid-19: In gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto-legge per il superamento della fase emergenziale che è terminata il 31 marzo 2022
Sulla Gazzetta ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Sulla stessa Gazzetta è stato, anche, pubblicato il testo del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 coodinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione.
L’articolato del decreto-legge coordinato
Il risultato è un decreto-legge coordinato costituito dai seguenti articoli:
- art. 1 - Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
- art. 2 - Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
- art. 2-bis - Potenziamento dell’attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori
- art. 3 - Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19
- art. 4 - Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19
- art. 5 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base
- art. 7 - Graduale eliminazione del green pass rafforzato
- art. 7-bis - Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19
- art. 8 - Obblighi vaccinali
- art. 9 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
- art. 9-bis - Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- art. 10 - Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19
- art. 10-bis - Medicina trasfusionale
- art. 11 - Sanzioni e controlli
- art. 12 - Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina generale
- art. 13 - Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
- art. 14 - Abrogazioni
- art. 14-bis - Disposizioni volte a favorire l’attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico
- art. 14-ter - Clausola di salvaguardia
- art. 15 – Entrata in vigore
Alcuni chiarimenti sull’articolato
L'articolo 1 del decreto contiene, in ogni caso, la possibilità di adozione fino al 31 dicembre 2022 di ordinanze di protezione civile al fine di assicurare in ambito organizzativo, operativo e logistico il mantenimento della capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'attività ordinaria. Tali ordinanze possono recare anche misure derogatorie limitatamente agli ambiti suddetti e con efficacia limitata comunque al 31 dicembre 2022.
I commi da 1 a 8 dell’articolo 2 prevedono in primo luogo la costituzione di unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia. La struttura è operante fino al 31 dicembre 2022, in sostituzione del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, figura che non è più prevista dopo il 31 marzo 2022. Ringraziamo, a tal proposito, il commissario Figliuolo, che ha portato avanti fino al 31 marzo tutta l'organizzazione relativa al contenimento della pandemia. Al direttore della nuova unità sono attribuiti i medesimi poteri già stabiliti per il suddetto commissario straordinario. Si dispone inoltre che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta unità, prevedendo a tali fini una ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale. Il successivo comma 8-bis introduce a regime in primo luogo la possibilità di somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, sia di vaccini contro il virus SARS-Cov-2, sia di vaccini antinfluenzali. La possibilità è limitata agli assistiti aventi almeno diciotto anni di età ed è subordinata alla presentazione di una documentazione comprovante la pregressa somministrazione di un'analoga tipologia di vaccino. In secondo luogo, il comma introduce a regime la possibilità di effettuazione nelle farmacie di test diagnostici con prelevamento del campione biologico a livello nasale e salivare e orofaringeo.
L'articolo 2-bis prevede un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e un'autorizzazione per il medesimo ente pubblico allo svolgimento di procedure concorsuali di reclutamento di personale.
L'articolo 3 prevede che fino al 31 dicembre 2022 il Ministero della salute, con ordinanze adottate di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, possa definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza, in relazione alla situazione epidemiologica, dei servizi delle attività economiche, produttive e sociali e che, sentiti i Ministeri competenti per materia, con ordinanze possa stabilire limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-Cov-2 e all'obbligo di auto-sorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus. La nuova disciplina è posta a regime con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, la nuova disciplina estende il regime di auto-sorveglianza a tutti i casi di contatto stretto. Di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e le misure con effetto equivalente a queste ultime.
L'articolo 5 del medesimo decreto concerne l'impiego di dispositivi di protezione per le vie respiratorie in alcuni ambiti. L'articolo reca, oltre ad alcune disposizioni non più operanti dal 1° maggio 2022, un obbligo di impiego dei dispositivi suddetti fino al 15 giugno 2022. In alcuni ambiti (obbligo definito dalla riformulazione approvata alla Camera) queste ultime norme sono identiche a quelle poste nelle more dell'entrata in vigore della suddetta riformulazione a un'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022. Gli ambiti interessati all'obbligo per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 15 giugno 2022 sono inerenti ai settori del trasporto, dello spettacolo e dello sport, con la previsione specifica di obbligo di impiego di un dispositivo di tipo FFP2 o di tipo superiore, nonché alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Il comma 1 dell'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina, per le persone ospitate presso alcune strutture residenziali, la possibilità di uscite temporanee alla condizione del possesso di una certificazione verde Covid-19. I commi da 2 a 8 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7 e i commi 6 e 8 dell'articolo 8 hanno ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde Covid-19, ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi per i quali, dal 1° maggio 2022, la condizione suddetta non si applica più. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 proroga fino al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ad alcune strutture residenziali alla sussistenza di una delle seguenti due condizioni: possesso di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario contro il Covid-19; possesso contestuale di una certificazione verde Covid-19 generata in base al completamento del suddetto ciclo vaccinale primario in base all'avvenuta guarigione dal Covid-19 e di una certificazione attestante l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito con riferimento al Covid-19 nelle quarantott'ore precedenti l'accesso.
L'articolo 7-bis reca una specificazione sulla durata della validità del certificato Covid-19 con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il Covid-19 e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti. La novella in esame è intesa a esplicitare l'equiparazione, ai fini in oggetto, di tali casi a quelle di infezione e guarigione successiva al completamento di un ciclo vaccinale primario di un prodotto articolato in più dosi.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nel settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione da virus SARS-Cov-2 e di successiva guarigione. Il successivo comma 4 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per alcune categorie di lavoratori (diverse dalle categorie interessate nei precedenti commi). Le novelle di cui al comma 4, - che confermano - per le categorie interessate - il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame, sopprimono, per il caso di inadempimento - con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico - il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per il summenzionato inadempimento.
Il comma 1 dell'articolo 9, in primo luogo, modifica, con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale. Tali norme prevedono, in ogni caso, la prosecuzione dell'attività in presenza con l'obbligo temporaneo, nell'ipotesi di almeno quattro casi di positività nella sezione o gruppo classe o classe, di impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i docenti, gli educatori e gli alunni di età superiore ai sei anni, e recano alcune prescrizioni per i casi di comparsa di sintomi successivi ai contatti in oggetto. Il comma 3 estende all'anno scolastico 2021-2022 la norma transitoria che consente la valutazione periodica e finale dell'apprendimento anche per i casi di svolgimento delle attività didattiche a distanza.
Con l'articolo 9-bis, nelle more delle determinazioni, che -secondo la normativa già vigente - devono essere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.
Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A. Tali disposizioni riguardano: le specificazioni che alcuni incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, possano essere attribuiti, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale; la possibilità per gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale di trattenere in servizio dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza; il trattamento di dati personali, tra cui i dati relativi alla salute; la riduzione del termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; la possibilità di svolgimento da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche o di ostetricia, ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ad appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità di prestazioni al di fuori dell'orario di servizio con un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro; alcune norme in materia di semplificazione per realizzazione di spettacoli dal vivo. Il comma 1-bis dello stesso articolo 10 proroga al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce per il periodo prescritto, in assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nelle condizioni di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022 inerenti a determinate situazioni di fragilità, il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. Tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il successivo comma 1-ter reca una delle molteplici norme transitorie del presente articolo in materia di lavoro agile. Al fine di un riepilogo unitario, si rileva che il suddetto comma 1-ter proroga fino al 30 giugno 2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici o privati cosiddetti facili rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 del 2020, n. 27, e successive modificazioni, e normalmente svolta in modalità agile. Il diritto al ricorso a tale modalità di prestazione, sempre se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, è peraltro previsto per alcune categorie di lavoratori, le quali in parte si sovrappongono a quelle suddette, fino al termine più ampio del 31 luglio 2000, dal comma 2 del presente articolo 10 e dal n. 2 dell'allegato B del presente decreto. Le categorie interessate sono costituite dai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di quattordici anni e dai lavoratori dipendenti pubblici e privati che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti al rischio di contagio dal virus SARS-Cov-2, in ragione dell'età e della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche e dallo svolgimento di terapia salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischio. Il comma 2-bis dell'articolo 10 proroga al 31 agosto 2022 la norma che consente in via transitoria ai datori di lavoro privati il ricorso alla modalità di lavoro agile anche in assenza dell'accordo individuale. In tal caso gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito Internet dell'Inail. Il medesimo comma 2-bis proroga al 31 agosto 2022 la modalità transitoria di forma semplificata in base alla quale i datori di lavoro del settore privato, in luogo della stipulazione del suddetto accordo individuale con il singolo dipendente, trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via telematica nominativi che presentino lavoro in modalità agile e la data di cessazione della medesima modalità. Il comma 5-quinquies dell'articolo 10 proroga fino al 30 giugno 2022 la norma transitoria sulla possibilità di ricorso all'istituto del lavoro agile in deroga al requisito dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente, con riferimento ai dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali. Riguardo al summenzionato comma 1-ter dell'articolo 10, si ricorda che esso reca anche un incremento per il 2022 dell'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche. Il comma 1-quater dell'articolo 10 reca la quantificazione e la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter. Il comma 4 dell'articolo 10 reca una proroga per la prosecuzione dell'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi indetti e già in atto alla data del 31 marzo 2022 e per alcuni corsi di formazione già in atto alla medesima data. Il successivo comma 5 prevede che le aree sanitarie temporanee già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome per la gestione dell'emergenza Covid-19 possono continuare a operare anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento fino al 31 dicembre 2022. I commi 5-bis e 5-ter prorogano al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente a determinate condizioni il conferimento di incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa a dirigenti medici veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità collocati in quiescenza, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza. Il comma 5-quater proroga al 31 dicembre 2022 le norme temporanee che prevedono una deroga alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie e sociosanitarie e ampliano per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, la mensilità di assunzione alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.
L'articolo 10-bis prevede che le prestazioni sanitarie relative sia all'accertamento dell'idoneità alla donazione sia alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti sia alla diagnosi e cura della medicina trasfusionale siano inseriti nell'elenco delle prestazioni in telemedicina e organizzate secondo linee guida.
L'articolo 11 reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da Covid-19. L'aggiornamento è disposto in relazione ad altre novelle operate dal presente decreto e al conseguente cambiamento degli estremi dei riferimenti normativi. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 recano alcuni interventi di coordinamento testuale in relazione alla suddetta cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica. Il comma 3-bis in primo luogo proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specifica. Il comma, inoltre, specifica che l'attività così prestata deve essere computata nel monte ore complessivo di attività didattica pratica previsto nell'ambito del corso medesimo e modifica la norma sulla definizione, con riferimento ai suddetti incarichi, di limiti del massimale degli assistiti in carico e del monte ore settimanale. Il comma 3-quater riduce da dieci a cinque il requisito minimo di anzianità di attività convenzionate con Servizio sanitario nazionale per la figura dei tutori dei suddetti corsi di formazione specifica in medicina generale.
Il comma 3-quater differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente ad enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché delle strutture sanitarie private accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.
L'articolo 14 stabilisce, in relazione alle novelle di precedenti articoli del decreto, l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022 di un complesso di norme. I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 14-bis modificano la procedura e i criteri per la definizione delle misure attuative relative al fondo per la cura dei soggetti con il disturbo dello spettro autistico. L'articolo 14-ter reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e territoriali.
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legge 19/05/2022, n. 52Link Correlati
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