Crediti d'imposta per l'acquisto di energia: nuova Circolare del Fisco
Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti in relazione ai crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Con la circolare del 29 novembre 2022, n. 36/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione ai crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale ai sensi del D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), del D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti-Ter) e del D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti-Quater).
Acquisto energia e cerditi di imposta per le imprese: la circolare del Fisco
Come specifica il Fisco, al fine di contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina sono stati emanati, tra gli altri:
- il D.L. n. 50/2022, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (c.d. “decreto Aiuti”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022;
- il D.L. n. 115/2022, “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d. “decreto Aiuti-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022;
- il D.L. n. 144/2022, “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. “decreto Aiuti ter”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022;
- il D.L. n. 176/2022, “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (c.d. “decreto Aiuti-quater”).
In particolare, le agevolazioni di cui all’art. 6 del decreto Aiuti-bis, all’art. 1 del decreto Aiuti-ter e all’art. 1 del decreto Aiuti-quater, previste in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas prorogano quelle già riconosciute con riferimento a periodi precedenti e introdotte con i D.L. n. 4/2022 (c.d. decreto Sostegni-ter), n. 17/2022 (c.d. decreto Energia), e n. 21/2022 (c.d. decreto Ucraina), incrementandone la misura.
Con la nuova circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’ambito di applicazione e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.
Questi nel dettaglio i contenuti del documento:
- Crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022;
- Crediti d’imposta relativi al quarto trimestre 2022;
- Calcolo semplificato relativo ai crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese “non energivore” e di quelle “non gasivore;
- Comunicazione relativa ai crediti d’imposta maturati nell’esercizio 2022.
Utilizzo crediti di imposta per acquisto energia: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
La seconda parte della Circolare è invece dedicata alle risposte ai quesiti giunti al Fisco sull’utilizzo e la spettanza dei crediti. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui seguenti temi:
- Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile
- Spettanza del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 nel caso in cui l’unico contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW riferibile all’impresa “non energivora” sia installato in un immobile dalla stessa detenuto in locazione
- Calcolo dell’incremento di costo della componente energetica ai fini dell’accesso al credito d’imposta energia elettrica per un’impresa non intestataria dell’utenza nel trimestre di riferimento del 2019
- Disponibilità di POD di potenza uguale o superiore a quella richiesta dalla norma nei trimestri rilevanti per la verifica dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica per le imprese “non energivore”
- Vendita di energia elettrica alle imprese “non energivore” senza ricorso alla rete pubblica
- Nozione di “componente energia”
- Calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019
- POD da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’incremento del costo della componente energetica
- Criterio di calcolo del credito d’imposta nel caso di fatture riportanti i consumi relativi a trimestri differenti
- Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GNL (gas naturale liquido)
- Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GPL (gas di petrolio liquefatto)
- Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas per uso autotrasporto
- Spettanza del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale acquistati e utilizzati per un immobile adibito a uso foresteria
- Spese per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento
- Applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive dilettantistiche.
Infine, nel documento si specifica che tutti i chiarimenti di natura non fiscale, sono stati resi con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
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