Crediti edilizi: dal Fisco un nuovo principio di diritto
Importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate sull’uso in compensazione dei crediti edilizi in caso di operazioni straordinarie
Arriva una nuova importante precisazione dall'Agenzia delle Entrate sull'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia, nel caso di operazioni straordinarie come incorporazioni o scissioni societarie, disciplinate dagli artt. 172 e 173 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Crediti edilizi e operazioni straordinarie: il principio di diritto sull'uso in compensazione
Il Fisco ha infatti enunciato il principio di diritto n. 4/2024, secondo cui nel caso di operazioni straordinarie quali incorporazioni o scissioni societarie all'interno delle quali sia previsto il passaggio di crediti fiscali derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, essi possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza ulteriori formalizzazioni e/o comunicazioni preventive nei confronti del Fisco.
Come compilare il modello F24
Sul punto l'Agenzia ha anche fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24:
- nel campo “CODICE FISCALE” (c.d. "primo codice fiscale"), va inserito il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;
- nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. "secondo codice fiscale"), va indicato il codice fiscale dell'originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo “62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.
Infine, il Fisco segnala che la compensazione va eseguita nel modello F24 avendo cura di indicare solo questa tipologia di crediti, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.
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