Crediti d’imposta e legge di Bilancio 2022: chiarimenti dal Fisco
In una circolare i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge n. 234/2021
Con la pubblicazione della circolare n. 14/E del 17 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità introdotte in materia di crediti d’imposta, dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Crediti di imposta: chiarimenti del Fisco sulle novità nella legge di Bilancio 2022
Questi i temi affrontati nel documento:
- credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44);
- credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45);
- credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (comma 46);
- povertà educativa (commi 135 - 136);
- tax credit librerie (comma 351);
- bonus acqua potabile (comma 713);
- tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834).
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Il comma 44 della legge di bilancio 2022 proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.
In sintesi, in base alla normativa recata dalla citata legge di bilancio 2021, alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0” è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021.
Per gli investimenti effettuati nel medesimo arco temporale e aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari”, il credito d’imposta compete alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2021.
Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative
Con il comma 45 della legge di bilancio 2022, il periodo di applicazione del «credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative», è stato prorogato, individuando nuove scadenze differenziate e rimodulando le relative aliquote agevolative.
Il nuovo credito “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” è riconosciuto nelle misure percentuali e nei limiti massimi seguenti:
- per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della disposizione, previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Bonus acqua potabile
Con il comma 713 della legge di bilancio 2022 è stata infatti prorogata l’operatività del Bonus Acqua Potabile, ossia del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di miglioramento qualitativo dell’acqua potabile per il consumo umano, istituito per il biennio 2021-2022 dai commi da 1087 a 1089 della legge di bilancio 2021.
In particolare, la lettera a) del comma 713 interviene sul comma 1087 della legge di bilancio 2021, sostituendo il termine ultimo di sostenimento delle spese ammissibili all’agevolazione con la data del 31 dicembre 2023. A tal fine, la successiva lettera b) inserisce nel comma 1088 della legge di bilancio 2021 il limite di spesa riferito all’anno 2023, pari a 1,5 milioni di euro, mentre il plafond per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è pari a 5 milioni di euro.
Nella circolare si ricorda che:
- il beneficio è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito spetta esclusivamente ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.
- i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono stati definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021, con cui è stato approvato anche il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” con le relative istruzioni, come modificato dal provvedimento del 28 gennaio 2022, prot. n. 28334/20223;
- l’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è
fissato in:
- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti ammessi all’agevolazione.
Le spese sostenute devono essere documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del richiedente il credito.
Altri crediti
La circolare fornisce chiarimenti anche su:
- tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- contributo nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023 per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi di spesa rimasti a carico del contribuente.
- incentivo, riconosciuto sotto forma di credito
d’imposta, a favore delle fondazioni di origine
bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, per i versamenti effettuati dalle medesime al “Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile”, istituito
dall’articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016), con l’obiettivo di sostenere l’infanzia
svantaggiata.
Il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l’anno 2023, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d’intesa di cui al comma 393 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016.
Documenti Allegati
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