Credito di imposta canoni di locazione: nuovi chiarimenti dal Fisco
L'Agenzia delle Entrate risponde sull'art. 28 del Decreto Rilancio e sul credito d'imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d'azienda
Torniamo ad occuparci del credito di imposta sui canoni di locazione. Lo facciamo analizzando la risposta dell'Agenzia delle Entrare (la n. 263/2021) che chiarisce i dubbi di una società. Quest'ultima, che si è costituita nel 2019, per la pandemia in corso non ha potuto svolgere, se non per un breve periodo estivo, l'attività per la quale è stata costituita. Il titolare dell'impresa ha fatto sapere di non aver versato i canoni di affitto nel corso dei mesi di agevolazione previsti dal Decreto rilancio, procedendo poi al pagamento per i mesi del 2021. Ora chiede chiarimenti sulla possibilità di fruire del credito di imposta.
Il credito di imposta sui canoni di locazione
Il Governo è intervenuto con appositi decreti economici nel corso di questa pandemia da coronavirus. Tra i provvedimenti firmati, il Decreto Rilancio (il n.34/2020) che, tra le tante cose, ha anche previsto un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
I requisiti per il credito di imposta
I benefici del credito di imposta sono destinati "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto", a cui "spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo". Il credito di imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, "spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni". Per verificare i requisiti economici ci si deve riferire al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019.
Credito di imposta, quali canoni
Il decreto individua con precisione i canoni per cui si può richiedere: di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Un credito di imposta in misura del 20 e del 10 per cento è stato riconosciuto anche alle imprese con ricavi o compensi superiori ai 5 milioni di euro nel periodo previsto dalla normativa.
Estensione del credito di imposta
Visto il perdurare della situazione di emergenza il governo ha specificato che "fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari". Il caso analizzato, dunque rientra nella casistica. E spiegano dagli uffici, ferma restando la sussistenza degli altri benefici, potrà usufruire del credito di imposta.
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 19 aprile 2021, n. 263IL NOTIZIOMETRO