Datazione abusi edilizi: l'onere della prova spetta a chi li ha commessi

Spetta a chi ha commesso l'abuso edilizio l'onere di provare la data di realizzazione e, in mancanza di tali prove, l'amministrazione può negare la sanatoria

di Redazione tecnica - 07/09/2024

L’onere della prova in ordine alla data di realizzazione di un immobile ricade su chi ha commesso l'abuso e solo l’esibizione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce questo onere in capo all'Amministrazione.

Abusi edilizi: datazione fondamentale per ottenere il condono

Sulla base di questi presupposti, che hanno accertato l’abusività di un immobile costruito successivamente all’apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta sull’area, il TAR Sicilia, con la sentenza del 23 agosto 2024, n. 2906, ha respinto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di condono edilizio, e del successivo oridine di demolizione del manufatto emessi da un'Amministrazione Comunale.

Il Comune, nel corso del procedimento per la definizione del condono, ha inviato il preavviso di rigetto dell’istanza, motivato sulla base di queste ragioni:

  • l’inutile decorso del termine assegnato per la produzione del parere della Soprintendenza e degli altri documenti richiesti per la definizione della pratica;
  • il contrasto dell’istanza con l’art. 23 della L.R. Sicilia n .37/1987 e con l’art. 15 della L.R. Sicilia n. 78/1976, in quanto l’immobile sarebbe stato realizzato in epoca successiva al 31 dicembre 1976, data oltre la quale era preclusa la possibilità di beneficiare del condono;
  • la sussistenza del vincolo di inedificabilità assoluta nella zona di ubicazione dell’immobile.

Da qui il ricorso in quanto:

  • la mancata produzione dei documenti richiesti dal Comune (in particolare: parere della Soprintendenza e data di realizzazione dell’immobile) sarebbe dipesa dalla mancata risposta delle Amministrazioni competenti;
  • sarebbe stato onere dell’amministrazione provare che il fabbricato in questione era stato realizzato successivamente al 31 dicembre 2016, data oltre la quale non potrebbe trovare applicazione la sanatoria prevista dalla l.r. n. 78/1976;
  • l’amministrazione non avrebbe verificato in concreto la sussistenza del vincolo di inedificabilità; precludendo al ricorrente di presentare nuovo progetto volto ad eliminare le eventuali difformità;
  • a fronte del silenzio serbato dalla Soprintendenza sulla richiesta di nulla osta si sarebbe formato il silenzio assenso, ai sensi degli artt. 17 della L. R. Sicilia n. 4 del 2003 e 23 della L.R. Sicilia n. 37 del 1985. Per tale ragione, dunque, il Comune avrebbe dovuto rilasciare il provvedimento favorevole richiesto, attesa la valutazione positiva, formatasi per silentium, dell’Autorità preposta al vincolo.

Vincolo di inedificabilità assoluta: ostativo anche per il Primo Condono Edilizio

Il TAR ha sottolineato come l’immobile in questione si trova per intero all’interno della zona di tutela paesaggistica ex art. 15, comma 1, lett. a), L.R. n. 78/1976, quindi a una distanza inferiore ai 150 metri dalla battigia del mare – per la quale vige il divieto assoluto di edificabilità.

Per quanto riguarda la data di edificazione dello stesso, la relazione istruttoria del Comune aveva confermato che “l’abuso è stato realizzato in epoca successiva al 31/12/1976, per come si evince dal titolo di acquisto del terreno e dalla dichiarazione sostitutiva riguardante la realizzazione dell’opera”.

Datazione immobile: onere della prova spetta al responsabile degli abusi edilizi

A fronte di tali rilievi, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova dell’epoca di realizzazione dell’immobile in data utile per poter usufruire della normativa condonistica; onere probatorio che la stessa non ha assolto.

Ricorda il tribunale siciliano che, secondo giurisprudenza consolidata, «spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità e spetta al soggetto che ha commesso l'abuso edilizio l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo e, in mancanza di tali prove, l'amministrazione può negare la sanatoria dell’abuso».

L’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'immobile abusivo ricade su chi ha commesso l'abuso, e solo l’esibizione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all'Amministrazione.

Si smentisce quindi la tesi per cui sarebbe stato onere dell’Amministrazione provare che il manufatto risalirebbe ad un’epoca successiva al 31 dicembre 1976 al fine di escludere l’applicabilità della normativa condonistica.

Ne consegue la legittimità dell’operato del Comune, che avrebbe giustamente negato il condono in assenza dei presupposti per poterlo concedere.

Area vincolata: il silenzio sull'autorizzazione paesaggistica non è assenso

Infine, dato che nessun intervento può essere realizzato in un’area con vincolo di inedificabilità assoluta, non può chiedersi l’autorizzazione alla Soprintendenza, né può formarsi alcun silenzio assenso. Ove realizzato successivamente al 31 dicembre 1976, conclude il TAR, non rileva l’autorizzazione paesaggistica riferita all’immobile ubicato entro i 150 mt dalla battigia, giacché area soggetta ex lege (non a vincolo paesistico, bensì) a inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976.

 

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