DDL equo compenso: ok dal Senato con modificazioni
Via libera alla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, a rafforzamento della tutela del professionista
Via libera con modifiche dal Senato al ddl n. 495 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, già approvato dalla Camera. Il provvedimento ritorna adesso a Montecitorio per il nuovo esame.
Equo compenso: ok del Senato al ddl
Il disegno di legge interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.
Tredici gli articoli che compongono il disegno di legge:
- Art. 1. (Definizione)
- Art. 2. (Ambito di applicazione)
- Art. 3. (Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)
- Art. 4. (Indennizzo in favore del professionista)
- Art. 5. (Disciplina dell’equo compenso)
- Art. 6. (Presunzione di equità)
- Art. 7. (Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)
- Art. 8. (Prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale)
- Art. 9. (Azione di classe)
- Art. 10. (Osservatorio nazionale sull’equo compenso)
- Art. 11. (Disposizioni transitorie)
- Art. 12. (Abrogazioni)
- Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria)
Questi i principali contenuti del provvedimento:
- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, includendo gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro
- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, oltre che di ulteriori specifiche clausole che indicano uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;
- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche per sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso;
- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi individuati siano equi fino a prova contraria;
- possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo;
- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso e alla responsabilità professionale;
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso la class action proposta dalle rappresentanze professionali;
- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso;
- prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma;
- abroga la disciplina vigente.
Cos'è la disciplina sull'equo compenso
La disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, a partire dalla XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e i clienti con forte potere di negoziazione, quali le imprese bancarie e assicurative, oltre che le imprese diverse dalle PMI. Nata per regolamentare le prestazioni professionali degli avvocati, è stata poi estesa anche alle altre professioni e e nell'ambito del lavoro autonomo.
In particolare, l'art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017 ha disciplinato il compenso degli avvocati nei rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative, nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione, chiedendo che tale compenso sia equo, «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.
Il comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies, ha poi esteso il diritto all'equo compenso a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del D.L. n. 1/2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.
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