Debiti fiscali definitivamente accertati: cosa succede se l'OE non li dichiara?

La mancata comunicazione alla SA di violazioni tributarie definitivamente accertate costituisce grave illecito professionale. Ecco perché

di Redazione tecnica - 03/03/2025

È legittima l’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara in presenza di gravi violazioni fiscali definitivamente accertate e che per altro non sono state comunicate alla Stazione Appaltante, configurando anche un grave illecito professionale, in violazione del principio di trasparenza, buona fede e lealtà collaborativa tra Amministrazione e operatori.

Gravi violazioni tributarie definitivamente accertate: perché esclusione OE è legittima

Sono questi i sintesi i punti chiave della sentenza del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2025, n. 1628, con la quale Palazzo Spada ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione di un OE da una procedura per l’affidamento di un servizio, disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), per la presenza di una violazione grave, definitivamente accertata, relativa al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché per una condotta valutabile come grave illecito professionale.

La stazione appaltante aveva acquisito, attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), un certificato di irregolarità fiscale per “violazioni definitive” e, attivato il soccorso istruttorio, chiedendo chiarimenti all’operatore economico.

L’impresa aveva risposto allegando un provvedimento di accoglimento per la rateizzazione del debito tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Tuttavia, la stazione appaltante ha ritenuto che l’accordo di rateizzazione, per avere efficacia sanante, dovesse essere perfezionato prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, come previsto dall’articolo 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023, cosa non avvenuta.

Inoltre, la stazione appaltante ha valutato l’omissione dichiarativa dell’operatore economico come grave illecito professionale ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, rilevando che:

  • l’istanza di rateizzazione era stata presentata tre mesi dopo la notifica della cartella di pagamento;
  • l’operatore economico non aveva spontaneamente comunicato la pendenza del debito fiscale, ma lo aveva fatto solo dopo un formale sollecito della stazione appaltante.

Da qui l’esclusione impugnata dall’impresa ricorrente sulla base di queste censure:

  • l’irregolarità fiscale non era definitivamente accertata alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, perché il termine per l’impugnazione della cartella esattoriale non era ancora scaduto;
  • erano state presentate istanze di sgravio in autotutela, che avevano portato alla riduzione dell’importo dovuto, con conseguente rideterminazione del termine per la cartella;
  • l’istanza di rateizzazione era stata tempestiva e, dunque, non poteva essere considerata come prova della continuità dell’irregolarità fiscale;
  • non sussisteva un illecito professionale grave, in quanto la normativa non prevede un obbligo dichiarativo riguardo a una cartella non definitiva, motivo per cui l’omessa comunicazione della cartella non poteva essere considerata un comportamento idoneo a inficiare l’affidabilità dell’operatore economico.

Cause di esclusione: la mancanza del requisito di regolarità fiscale

Tutte tesi non condivise in primo grado dal TAR e altrettanto è accaduto in appello. In primo luogo, i giudici hanno evidenziato che, anche se al momento della presentazione dell’offerta la cartella di pagamento non era definitiva, alla data delle verifiche effettuate sul FVOE il debito tributario si era già consolidato.

L’istanza di rateizzazione era stata accolta dopo la presentazione dell’offerta, pertanto l’impresa non possedeva con continuità il requisito di regolarità fiscale.

Non solo: nemmeno l’accoglimento dell’istanza di sgravio poteva determinare una situazione differente. Sul punto, Palazzo Spadaha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Un credito iscritto a ruolo, se ridotto in autotutela, non necessita di una nuova iscrizione a ruolo e non può essere impugnato se non per contestare l’illegittimità del diniego di sgravio.”

Di conseguenza, una volta ridotto l’importo del debito, la cartella è divenuta definitiva per la parte residua, comportando l’irregolarità fiscale accertata.

Il grave illecito professionale per omissione dichiarativa

Oltre che confermare l’esclusione per gravi violazioni fiscali definitivamente accertate, il Consiglio di Stato ha confermato altrettanto corretto l’operato della SA in relazione ai gravi illeciti professionali di cui all’art. 98 del Codice Appalti, ponendo in essere una condotta contraria ai principi della fiducia, di buona fede e di tutela dell'affidamento sanciti dagli articoli 2 e 5 dello stesso d.lgs. n. 36/2023.

Il Collegio ha ribadito che l’obbligo dichiarativo riguarda qualunque fatto idoneo a incidere sull’affidabilità dell’operatore economico, compresa la pendenza di debiti fiscali anche se non ancora definitivi.

Sul punto, la sentenza ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2024, la quale ha stabilito che “In fase di gara, il concorrente deve osservare un comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di valutarne l’affidabilità nella prospettiva dell’eventuale affidamento della commessa pubblica.”

Pertanto, l’operatore economico era tenuto a comunicare la pendenza del debito fiscale sia al momento della presentazione dell’offerta che successivamente, ai sensi dell’art. 96, comma 14, del d.lgs. 36/2023, che impone agli operatori economici l’obbligo di segnalare alle stazioni appaltanti eventuali cause di esclusione sopravvenute.

La mancata comunicazione e l’ammissione del debito fiscale solo al momento di un’esplicita richiesta da parte della SA, ha quindi legittimato la qualificazione della condotta come grave illecito professionale, con conseguente esclusione dalla gara.

 

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